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Risoluzione Agenzia Entrate n.32 del 15.05.2013

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello
F24, del credito d’imposta relativo al contributo di cui all’articolo 17-decies,
comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134


 

Istituzione dei codici tributo per l?utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d?imposta relativo al contributo di cui all?articolo 17-decies, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

L?articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, detta disposizioni in materia di incentivi per l?acquisto di veicoli, prevedendo un contributo, nelle misure e nelle condizioni ivi stabilite, a favore di “coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi?.

In particolare, l?articolo 17-decies, al comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014, stabilisce che ? riconosciuto un contributo pari al:
“a) 20 per cento del prezzo di acquisto, (?), fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;


c) 20 per cento del prezzo di acquisto, (?), fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;


e) 20 per cento del prezzo di acquisto, (?), fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km?.


I successivi commi 5 e 6, prevedono, rispettivamente che “Il contributo e’ corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto? e che “Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualit? di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle societ? e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di propriet? e per i successivi?.

In attuazione dell?articolo 17-undecies, comma 4, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 11 gennaio 2013, sono state dettate disposizioni applicative necessarie a disciplinare la fruizione del contributo in parola.
Tenuto conto che nelle premesse del citato decreto ministeriale del 11 gennaio 2013 viene richiamato l?articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, per consentire l?utilizzo in compensazione anche tramite il modello F24 del credito d?imposta in parola, per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014, sono istituiti i seguenti codici tributo:
? “6832? denominato “Credito d?imposta – contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km – art. 17-decies, c. 1, lett. a) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012?

 


 

? “6838? denominato “Credito d?imposta – contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km – art. 17-decies, c. 1, lett. c) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012?

 


 

? “6839? denominato “Credito d?imposta – contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km – art. 17-decies, c. 1, lett. e) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012?

Con successiva risoluzione sono individuati gli ulteriori codici tributo per l?utilizzo in compensazione del credito d?imposta per gli acquisti effettuati nell?anno 2015 relativo al contributo di cui all?articolo 17-decies, comma 1, lettere b), d) ed f) del richiamato decreto-legge.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario? in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati? ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati?. Il campo “anno di riferimento? ? valorizzato nel formato “AAAA?, con l?anno di immatricolazione dei veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria.
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