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Risoluzione Agenzia Entrate n. 315 del 22.07.2008

Soppressione dei codici tributo utilizzati, tramite modello F24, per il versamento della maggiore imposta derivante dall’adeguamento agli studi di settore di cui all’articolo 37, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223


Soppressione dei codici tributo utilizzati, tramite modello F24, per il versamento della maggiore imposta derivante dall’adeguamento agli studi di settore di cui all’articolo 37, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
Risoluzione Agenzia Entrate n. 315 del 22.07.2008

Con le risoluzioni n. 104/E del 19 settembre 2006 e n. 108/E del 28 settembre 2006, in base a quanto previsto dall’articolo 37, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, sono stati istituiti i codici tributo 4727, 2119, 3811, 3824, 3842 per il versamento, tramite modello F24, della maggiore imposta IRPEF – IRES – IRAP e relative addizionali regionali e comunali all’IRPEF, derivante dall’adeguamento agli studi di settore.
Successivamente, con risoluzione n. 368/E del 12 dicembre 2007, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di riversamento diretto ai comuni dell’addizionale comunale all’IRPEF, è stato, tra l’altro, soppresso il codice tributo 3842 che è stato sostituito dal codice tributo 3856.
Considerato che tali codici sono stati istituiti per gestire i vari adeguamenti solo ed esclusivamente a seguito delle modifiche apportate dal decreto innanzi citato, posto che sono scaduti i termini per un’eventuale ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che dall’anno d’imposta 2006 l’adeguamento viene versato con lo stesso codice dell’imposta a saldo, si dispone la soppressione dei seguenti codici tributo:
– “4727” denominato “Irpef – Adeguamento studi di settore – articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223”;
– “2119” denominato “Ires – Adeguamento studi di settore – articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223”;
– “3811” denominato “Irap – Adeguamento studi di settore – articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223”;
– “3824” denominato “Irpef – Addizionale regionale – Adeguamento studi di settore – articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223”;
– “3856” denominato “Addizionale comunale all’Irpef – Adeguamento studi di settore – art. 37,comma 3, DL. 04/07/2006, n. 223 (Ris. n. 368/E del 12/12/2007)”.
Si precisa che l’efficacia operativa della soppressione di tali codici tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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