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Risoluzione Agenzia Entrate n. 300 del 12.09.2002

Istituzione dei codici tributo per la regolarizzazione dei versamenti tardivi dell’imposta unica sulle scommesse dovuta dai concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Integrazione della risoluzione n. 228 dell’11 luglio 2002


Istituzione dei codici tributo per la regolarizzazione dei versamenti tardivi dell’imposta unica sulle scommesse dovuta dai concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Integrazione della risoluzione n. 228 dell’11 luglio 2002
Risoluzione Agenzia Entrate n. 300 del 12.09.2002

La risoluzione n. 228 dell’11 luglio 2002, con la quale sono stati istituiti i codici tributo per la sanzione dovuta in caso di tardivo versamento dell’imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, il cui pagamento sospeso per effetto del decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001 e’ stato poi ripreso per effetto del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, nei confronti dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, e’ integrata con l’inserimento dei seguenti nuovi codici tributo:
* 2342, denominato “Sanzione per tardivo versamento dell’imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché altri concorsi pronostici – Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001”;
* 2343, denominato “Sanzione per tardivo versamento dell’imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché altri concorsi pronostici di competenza della Regione Sicilia – Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001”.
Si applicano le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nella compilazione del modello F24, i predetti codici devono essere esposti nella “Sezione Erario”, con l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.
Gli interessi dovuti per i pagamenti tardivi si versano cumulativamente all’imposta unica utilizzando il relativo codice tributo istituito con la risoluzione n. 179 del 6 giugno 2002.
Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme riscosse con il codice 2342 devono essere imputate ai capitoli 3312, art. 14, 3313, art. 2 e 2326 del bilancio dello Stato; quelle riscosse con il codice 2343 devono essere imputate ai capitoli 3312, art. 14, 3313, art. 2 e 2326 del bilancio della Regione siciliana.

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