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Risoluzione Agenzia Entrate n. 30/E del 28.04.2025

Istituzione codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta relativo agli investimenti in start-up innovative e in piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162


RISOLUZIONE N. 30/E

Roma, 28 aprile 2025

OGGETTO: Istituzione codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del
credito d’imposta relativo agli investimenti in start-up innovative e
in piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 2 della
legge 28 ottobre 2024, n. 162

Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in piccole e medie

imprese (PMI) innovative è riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito

delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero

dell’articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

L’articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162, dispone che, qualora tale

detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza, è

riconosciuto un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in

diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito

d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è

istituito il seguente codice tributo:

“7076” – denominato “Credito d’imposta relativo all’eccedenza non

detraibile per investimenti effettuati in start-up innovative e PMI

innovative – articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice

tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate

nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente

debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si

riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Per IL DIRETTORE CENTRALE

IL CAPO SETTORE

Firmato digitalmente*

* Delega prot. RI n. 8733 del 16 aprile 2025

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