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Risoluzione Agenzia Entrate n. 296 del 12.09.2002

Imposta di bollo riguardante la procedura per il rilascio dei titoli per l’attività di guardia giurata


Imposta di bollo riguardante la procedura per il rilascio dei titoli per l’attività di guardia giurata
Risoluzione Agenzia Entrate n. 296 del 12.09.2002

Il Sindacato …, fa presente che “gli Istituti di vigilanza privata sono soliti richiedere alle aspiranti guardie giurate un numero variabile di marche da bollo da utilizzarsi per l’espletamento delle pratiche relative al rilascio del porto di pistola e del decreto prefettizio” e chiede se la prassi seguita è corretta e se l’imposta di bollo, eventualmente dovuta, è a carico del datore di lavoro.
In proposito si richiama il disposto dell’articolo 3 della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642 che prevede l’imposta di bollo di Euro 10,33 “… per le istanze dirette agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo …” e del successivo articolo 4 che stabilisce la stessa misura d’imposta per “atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Conseguentemente, le istanze per ottenere il rilascio del porto di pistola ed il decreto prefettizio, rientrano rispettivamente nell’ambito impositivo degli articoli 3 e 4 della tariffa sopra citata e pertanto sono soggette all’imposta di bollo di Euro 10,33.
Per individuare i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo si deve far riferimento all’articolo 22 del più volte richiamato d.P.R. del 1972, n. 642 (solidarietà), il quale stabilisce: “Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; (…)”.

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