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Risoluzione Agenzia Entrate n. 287 del 29.08.2002

Istanza di Interpello – articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione delle norme che disciplinano l’Imposta Comunale sugli Immobili


Istanza di Interpello – articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione delle norme che disciplinano l’Imposta Comunale sugli Immobili
Risoluzione Agenzia Entrate n. 287 del 29.08.2002

QUESITO
Il Dirigente del Settore Tributi del Comune di ….ha presentato istanza di interpello poiché ritiene sussistono dubbi sulle modalità di effettuazione dei rimborsi dell’Ici a seguito del processo di revisione generale delle zone censuarie.
L’interpellante chiede di conoscere:
– se sussiste l’obbligo del Comune di procedere alla restituzione dell’imposta versata in eccesso nel periodo d’imposta 1993 a seguito della riduzione delle tariffe d’estimo catastali;
– se alla fattispecie suddetta si applicano le disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 367 del 24 settembre 1999;
– se, in mancanza di specifiche disposizioni legislative, il Comune è impossibilitato ad evadere le richieste di rimborso attesa la mancata copertura finanziaria a carico del bilancio dello Stato.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
L’interpellante non prospetta nessuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’istanza di interpello proposta riguarda la gestione dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993. Al riguardo si osserva che l’art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146 stabilisce che: “relativamente alla imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l’accertamento, la riscossione anche coattiva, l’applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuate dai Comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.
Il successivo decreto interministeriale 24 settembre 1999 n. 367, all’art. 1, comma 1, dispone, tra l’altro, che “il comune, per gli immobili ubicati sul suo territorio, adotta i provvedimenti di rimborso dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), o maggiore imposta, indebitamente corrisposta dai contribuenti per l’anno 1993”.
In considerazione delle richiamate norme, tenuto conto che relativamente alle imposte locali l’art. 62 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, riserva all’Agenzia delle entrate quelle affidate “alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori”, si ritiene che l’Agenzia delle entrate non è competente a fornire un parere in merito alla corretta interpretazione delle norme che disciplinano l’ICI, in quanto tale competenza spetta esclusivamente all’ente locale impositore. Ad analoghe conclusioni giunge, peraltro, anche il Dipartimento delle Politiche Fiscali, che con la Risoluzione n. 1 del 29 gennaio 2002 precisa che “ove l’istanza di interpello concerna l’applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologie di istanze è attribuita esclusivamente all’ente locale, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l’esercizio dei poteri di accertamento del tributo”. Ciò in quanto “nell’ipotesi in cui la questione verta sui tributi locali, è solamente l’ente locale che deve comunicare al contribuente la linea interpretativa che seguirà nella fase di accertamento del tributo, quando cioè si troverà ad esaminare la particolare posizione.
L’ente locale, quindi, è l’unico soggetto che è giuridicamente vincolato ad eseguire quanto ha espressamente affermato in una risposta scritta o quanto implicitamente ha accettato attraverso il silenzio protrattosi per 120 giorni dalla presentazione dell’istanza”.
In conclusione, relativamente al quesito presentato dal Comune di …, l’Agenzia delle entrate non è competente a fornire un proprio parere in merito alla corretta interpretazione delle norme che riguardano la gestione dell’ICI. L’interpello in esame, quindi, è inammissibile e non produce gli effetti di cui all’articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

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