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Risoluzione Agenzia Entrate n. 286 del 22.12.2009

Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti


Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 286 del 22.12.2009

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007, nell’ambito del sistema dei versamenti disciplinati dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stata approvata la nuova versione del modello di versamento F24, che ha previsto la possibilità di inserire due codici fiscali nel caso in cui i versamenti ovvero le compensazioni effettuati tramite il modello stesso non afferiscano al medesimo soggetto.
Con particolare riferimento all’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la compensazione di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativa al credito dell’imposta sul valore aggiunto, può essere effettuata per importi superiori a 10.000 euro annui a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.
Al fine di consentire l’individuazione del soggetto cui il credito utilizzato in compensazione afferisce, qualora detto credito emerga da dichiarazioni o istanze riferite a soggetti diversi rispetto all’utilizzatore, sono istituiti i seguenti codici identificativi:
“61” denominato-“soggetto aderente al consolidato”
“62” denominato-“soggetto diverso dal fruitore del credito “.
In sede di compilazione del modello F24, i codici “61” e “62” sono indicati nella sezione “Contribuente”, nel campo “codice identificativo”, unitamente al codice fiscale del soggetto cui il predetto credito si riferisce da riportare nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
Il codice identificativo “61” va utilizzato nel caso di un soggetto consolidante che utilizza in compensazione, per il versamento dell’IRES determinata nel modello CNM, il credito d’imposta ceduto da una società aderente al consolidato. In tal caso, il modello di versamento F24, va compilato indicando, nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale della società consolidante e i relativi dati anagrafici e domiciliari, e il codice fiscale della società aderente al consolidato, esponendolo nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. Qualora il credito d’imposta della stessa natura (ad esempio credito IVA annuale) utilizzato in compensazione dell’IRES dovuta sia stato ceduto da più soggetti aderenti al consolidato, la società consolidante nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” indica il codice fiscale del soggetto consolidato che ha ceduto l’ammontare del credito più elevato.
Il codice identificativo “62” va utilizzato, ad esempio, nel caso di una società incorporante che utilizza in compensazione il credito IVA annuale della società incorporata relativo all’anno d’imposta antecedente l’operazione straordinaria. In tal caso, il modello di versamento F24, va compilato indicando, nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale della società incorporante e i relativi dati anagrafici e domiciliari, e il codice fiscale della società incorporata, esponendolo nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
Tali modalità di compilazione vanno utilizzate in tutte le ipotesi in cui sussistono i presupposti per l’utilizzo di crediti maturati in capo a soggetti diversi. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti normativi, le anzidette modalità di compilazione del modello F24 vanno adottate anche nel caso di utilizzo di crediti diversi dall’imposta sul valore aggiunto.

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