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Risoluzione Agenzia Entrate n. 284 del 16.08.2002

Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212 – Art. 13-bis, lett. c), del TUIR – Detrazione d’imposta per acquisto autovettura


Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212 – Art. 13-bis, lett. c), del TUIR – Detrazione d’imposta per acquisto autovettura
Risoluzione Agenzia Entrate n. 284 del 16.08.2002

Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.

Esposizione del quesito
Il signor TIZIO ha chiesto di conoscere se le agevolazioni fiscali previste per i disabili in materia di acquisto di autovetture, gli competano o meno, considerato che la commissione medica, di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, ha accertato una situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della medesima legge.
In particolare l’istante ha chiesto di conoscere se le agevolazioni di cui all’art. 8 della legge n. 449 del 1997, così come estese dall’art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000, siano applicabili anche a quei soggetti, nei cui confronti la richiamata Commissione medica ha certificato lo stato di gravità nella sfera individuale e relazionale a norma del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104/1992.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Sig TIZIO ritiene di aver diritto alle agevolazioni fiscali.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate
Con riferimento all’interpello pervenuto, si forniscono le seguenti indicazioni.
L’art. 30, comma 7, della legge finanziaria 2001, ha esteso, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e delle tasse automobilistiche.
In virtù della norma richiamata hanno diritto ad una detrazione IRPEF pari al 19% dell’ammontare della spesa riguardante l’acquisto dei mezzi di locomozione, nei limiti di un importo di 35 milioni, anche gli inabili psichici con indennità di accompagnamento, gli invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione e i pluriamputati. Gli stessi soggetti hanno altresì diritto alle agevolazioni previste ai fini dell’IVA (applicabilità dell’aliquota ridotta del 4% in relazione all’acquisto della vettura) e delle tasse automobilistiche (esenzione).
Il citato articolo 30 dispone, inoltre, che per tale categoria di soggetti, ai fini della concessione della agevolazione in questione, non è richiesto alcun adattamento al veicolo in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto.
Si fa, inoltre, presente che la scrivente ha chiarito con la circolare n. 46 dell’11 maggio 2001, quale tipo di documentazione deve essere in possesso dei soggetti affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione al fine di fruire delle richiamate agevolazioni, anche in assenza di adattamenti al veicolo.
In tale occasione, su conforme parere del Dipartimento della prevenzione del Ministero della Sanità, è stato precisato che il
riferimento fondamentale per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dal citato art. 30 della legge n. 388/2000, fosse la situazione di handicap grave, definita dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La circolare in argomento ha espressamente chiarito che, per fruire dei benefici fiscali connessi all’acquisto del veicolo non adattato, il soggetto disabile deve essere in possesso di una certificazione risultante da verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap, di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, dalla quale risulti non solo la gravità dell’handicap, ma anche l’esistenza di una grave limitazione permanente della capacità di deambulazione.
Nel caso di specie la documentazione rilasciata dalla commissione per l’accertamento dell’handicap al soggetto istante attesta la gravità della disabilità nella sfera individuale e relazionale, ma non certifica l’esistenza, in capo allo stesso, di una grave limitazione della capacità di deambulazione. Per tale motivo la scrivente ritiene che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni, e quindi di non poter condividere la soluzione prospettata dal contribuente.
Resta ovviamente salva la possibilità, per l’istante, di poter fruire dei benefici, qualora ottenga, dalla richiamata commissione per l’accertamento dell’handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l’esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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