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Risoluzione Agenzia Entrate n. 28 del 29.05.2020

Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare


Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare

Sono state avanzate richieste di chiarimento in ordine all’applicazione dell’articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con specifico riferimento ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.

In merito, va in primo luogo ricordato che l’articolo 24, comma 1, del d.l. n. 34 ha previsto che «Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta».

A tale previsione il legislatore ha aggiunto una delimitazione soggettiva ed oggettiva, stabilendo che la stessa non trova applicazione per talune categorie individuate nel successivo comma 2 del medesimo articolo 24. Si tratta, in particolare, dei soggetti:

– «che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

– «di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

– con volume di ricavi o compensi superiori «a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

Volendo sintetizzare, dalla norma si ricava quindi che, in tema di IRAP:

a) il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;

b) l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della I^ rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la II^ rata dell’acconto ed il saldo;

c) le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati.

Il richiamo appena operato implica che l’articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione, esplica i propri effetti anche in riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (esercizi c.d. “a cavallo”).

Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento. Va ricordato, infatti, ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che, in generale:

– per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento sub a) deve avvenire entro il 30 giugno e quello sub b) entro il medesimo termine (I^ rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (II^ rata dell’acconto). In altri termini, questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;

– per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’«ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta» (saldo periodo precedente e I^ rata dell’acconto) e l’«ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta» (II^ rata dell’acconto).

Risulta, quindi, determinante individuare il «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019». A tal fine, nella tabella sotto riportata si forniscono alcune esemplificazioni.

Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

Periodo d’imposta

I° acconto entro

dovuto

II° acconto entro

dovuto

Saldo entro

dovuto

1.01.2019

–

31.12.2019

30.06.2019

sì

30.11.2019

sì

30.06.2020

no

1.01.2020

–

31.12.2020

30.06.2020

no

30.11.2020

sì

30.06.2021

sì

Contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare

Periodo d’imposta in corso al

31.12.2019

I° acconto entro

dovuto

II° acconto entro

dovuto

Saldo entro

dovuto

1.07.2019

–

30.06.2020

31.12.2019

sì

31.05.2020

sì

31.12.2020

no

Periodo d’imposta in corso al

31.12.2020

I° acconto entro

dovuto

II° acconto entro

dovuto

Saldo entro

dovuto

1.07.2020

–

30.06.2021

31.12.2020

no

31.05.2021

sì

31.12.2021

sì

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