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Risoluzione Agenzia Entrate n. 24 del 14.03.2012

Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria – Applicazione tributi speciali agli atti registrati in ufficio


Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria – Applicazione tributi speciali agli atti registrati in ufficio
Risoluzione Agenzia Entrate n. 24 del 14.03.2012

Con la richiesta di consulenza specificata in oggetto, concernente l’interpretazione del D.L. n. 533 del 1954, è stato esposto il seguente

QUESITO
L’ufficio Gestione tributi ha richiesto consulenza giuridica sulla corretta applicazione dei tributi speciali di cui al DL. n. 533/1954 e Dpr. 648/1972 per la registrazione di scritture private non autenticate, serie 3, degli atti pubblici cartacei delle serie 1 e 1V, delle scritture private autenticate cartacee delle serie 2 e 2V, delle scritture private non autenticate della serie 3V nonché degli atti giudiziari.
La circolare n. 26/2011 al punto 4.2 affronta tale tematica, ma con riferimento alla registrazione dei contratti di locazione con o senza opzione per la cedolare secca.
Fa presente che sino ad oggi gli uffici della DR … hanno applicato i tributi speciali nella misura minima di Euro 3,72 per ogni registrazione richiesta in ufficio.
Infatti, con nota della DR … – Settore Gestione tributi – Ufficio Servizi al contribuente prot. … del 27/08/2008, si chiariva come il diritto fisso di Euro 3,72 di cui alla Tabella A, numero d’ordine 2), del dpr n. 648/1972, fosse dovuto per il rilascio delle attestazioni di qualsiasi specie e in particolare anche quando l’ufficio “…nel registrare l’atto, effettua a margine dell’atto stesso le annotazioni previste dall’art.16 comma 4 del dpr.131/1986”.
Alla luce di quanto indicato nella circolare n. 26/2011, tale indicazione è stata superata in modo palese per quanto attiene la registrazione dei contratti di locazione, mentre resta il dubbio per le altre registrazioni.
Poiché ritiene di dover intervenire al fine di uniformare i comportamenti in ordine alla registrazione in ufficio dei contratti/atti, l’ufficio Gestione tributi chiede un parere in ordine alla corretta applicazione di tali tributi speciali nel caso di registrazione di atti pubblici diversi dai telematici e scritture private autenticate e non diversi dalle locazioni, nonché degli atti giudiziari.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
A parere dell’Ufficio istante, la circolare n. 26/2011 esprime, in tema di applicazione di tributi speciali, un principio che pare di carattere generale e pertanto suscettibile di essere applicato alla registrazione in ufficio di tutte le tipologie di atti.
Osserva, tuttavia, che il Titolo II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, al punto II prevede la corresponsione dei tributi speciali per “il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti depositati negli uffici”.
Quindi, l’interpretazione della norma fornita dalla circolare n. 26/E del 2011 presuppone che si distingua se tale attività si sostanzia nel rilascio di documenti che attestano e certificano atti o fatti che sono a conoscenza della pubblica amministrazione e che possono essere desunti dalla consultazione di atti in possesso della medesima, oppure no. Sicché “Il presupposto per l’applicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto portato alla registrazione. L’annotazione sull’atto degli estremi e della data di registrazione prevista dall’articolo 16 del TUR, costituisce, infatti, una modalità di “Esecuzione della Registrazione” stessa che si incardina nel procedimento di registrazione degli atti. Tale procedura non può qualificarsi (…) né come certificazione, né come attestazione da parte dell’ufficio.”.

PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA
Il Titolo II della tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, al punto 2) prevede la corresponsione dei tributi speciali per “il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti depositati negli uffici (…)”.
Con circolare 1° giugno 2011 n. 26/E, con riferimento alla registrazione dei contratti di locazione e di esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca, è stato chiarito che “il presupposto per l’applicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto portato alla registrazione”, atteso che tali annotazioni costituiscono una modalità di “Esecuzione della Registrazione” e che, pertanto, non possono qualificarsi né come certificazione, né come attestazione da parte dell’ufficio.
A tale conclusione si è giunti anche in considerazione della circostanza che “la richiesta di registrazione del contratto è presentata dal contribuente in adempimento di un obbligo di legge” e che, quindi, l’attività svolta dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per l’espletamento di tale formalità non può essere inquadrata nell’ambito dei servizi resi al cittadino di cui al D.L. n. 533 del 1954.
In proposito, la scrivente ritiene che la soluzione interpretativa soprarichiamata costituisca un principio di carattere generale, suscettibile di essere applicato alla registrazione in ufficio di tutte le tipologie di atti.
Pertanto, si precisa che per l’annotazione degli estremi di registrazione a margine o in calce all’atto/i restituito/i, effettuata nell’ambito del procedimento di registrazione, secondo le modalità previste per la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private non autenticate e degli atti giudiziari, non sono dovuti i tributi speciali di cui al punto 2) del Titolo II della tabella, annessa al decreto-legge n. 533 del 1954, per carenza del presupposto impositivo.
Con riferimento alla registrazione volontaria di atti ex articolo 8 del TUR, si ritiene che non siano dovuti i tributi speciali, atteso che l’annotazione operata dall’ufficio secondo le modalità previste dall’articolo 16 del TUR costituisce, anche in tal caso, una modalità di “Esecuzione della Registrazione”.
Restano infine, in ogni caso, dovuti i tributi speciali per il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni resi dall’Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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