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Risoluzione Agenzia Entrate n. 233 del 29.12.2003

Procedura di discarico per inesigibilità – art. 20, commi 3 e 4, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112


Procedura di discarico per inesigibilità – art. 20, commi 3 e 4, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Risoluzione Agenzia Entrate n. 233 del 29.12.2003

Con nota prot. n. 2003/55860 del 21.11.2003, codesta Direzione Regionale ha chiesto alla scrivente di pronunciarsi circa la corretta interpretazione dei commi 3 e 4 dell’art. 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, relativamente alla procedura di discarico per inesigibilità, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 138 del 08.07.2002, convertito nella legge n. 178 del 08.08.2002, e dall’art. 4 del d.l. n. 209 del 24.09.2002, convertito nella legge n. 265 del 02.11.2002.
Al riguardo, si osserva che, relativamente a quanto dovuto dai concessionari in caso di diniego al discarico, il citato comma 3 prevede l’obbligo, per il concessionario del servizio nazionale della riscossione, di versare, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, un quarto dell’importo iscritto a ruolo, maggiorato degli interessi legali.
Il successivo comma 4, a sua volta, prevede la possibilità per il concessionario di “definire la controversia” pagando, entro novanta giorni dalla notifica del citato provvedimento di diniego, la metà dell’importo dovuto in base al suindicato comma 3.
Ciò premesso, convenendo con quanto affermato da codesta Direzione Regionale, la scrivente ritiene che, dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 20 del d.lgs. 112/1999, emerga chiaramente che il concessionario, se non intende impugnare il provvedimento di diniego, può evitare l’integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo e non riscosse versando:
a) entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, un importo pari ad un quarto dell’ammontare delle stesse somme;
ovvero
b) entro i successivi ottanta giorni, oltre all’importo di cui al punto a), un ulteriore ottavo delle predette somme
Naturalmente, in entrambe le alternative, dovranno essere, altresì, versati i relativi interessi.
Diversamente argomentando (e cioè ritenendo che il concessionario possa versare, entro il novantesimo giorno dalla notifica del provvedimento di diniego, soltanto un ottavo dell’ammontare delle somme iscritte a ruolo), si perverrebbe alla paradossale e, perciò, inammissibile conclusione di accordare al concessionario che adempie in un termine più lungo (novanta giorni) un trattamento più favorevole (il pagamento di un ottavo dell’importo non riscosso), di quello (il pagamento di un quarto in parola) riconosciuto al concessionario che adempie entro un termine più breve (dieci giorni).
Si fa, infine, presente che, naturalmente, se viene presentato ricorso alla Corte dei Conti avverso il provvedimento di diniego e tale ricorso viene respinto dalla stessa Corte, il concessionario deve versare l’intero ammontare delle somme iscritte a ruolo e non riscosse.

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