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Risoluzione Agenzia Entrate n. 23/E del 19.05.2023

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 5, comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197


RISOLUZIONE N. 23/E

Roma, 19 maggio 2023

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24,
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei
valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati
regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 5,
comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall’articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

L’articolo 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 1,

comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 1-bis, prevede che, agli effetti

della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1,

lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei

mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1°

gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale

determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con

riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a

un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

I successivi commi 108 e 109 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022 recano

disposizioni inerenti alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati

o in sistemi multilaterali di negoziazione e ai terreni edificabili e con destinazione agricola

posseduti alla data del 1° gennaio 2023, stabilendo, altresì, che “Le imposte sostitutive

possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere

dal 15 novembre 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli

interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.”.

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in

argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

? “8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la

rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti

negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di

negoziazione

Resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056, per il versamento dell’imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto,

rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni

edificabili e con destinazione agricola, istituiti con risoluzione n. 75 del 25 maggio 2006 e

successivamente ridenominati con risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno di possesso dei beni

per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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