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Risoluzione Agenzia Entrate n.23 del 15.03.2018

Versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a titolo di imposte e interessi concernenti i piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.), ai sensi dell’articolo 1, comma 106, della legge 11 dicembre 2016, n. 232


Versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a titolo di imposte e interessi concernenti i piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.), ai sensi dell’articolo 1, comma 106, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Con risoluzione n. 21/E del 9 marzo 2018, è stato istituito il codice tributo “1070” e sono state fornite istruzioni per consentire agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi di effettuare il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e interessi ai sensi dell’articolo 1, comma 106, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a seguito della decadenza dal beneficio fiscale previsto per i redditi di capitale e diversi derivanti dagli investimenti effettuati nei piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.).

In proposito, a seguito delle richieste di chiarimenti formulate dalle associazioni di categoria degli intermediari, si precisa che i versamenti possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dei P.I.R. decaduti dal beneficio fiscale, senza la necessità di indicarne il codice fiscale nel campo del modello F24 denominato “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. Pertanto, nelle more dei necessari approfondimenti in merito alle suddette richieste di chiarimenti, l’indicazione del codice fiscale di tali soggetti è facoltativa.

Infine, si precisa che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 può essere indicato l’anno in cui si è verificata la decadenza dal beneficio fiscale, nel formato “AAAA”.

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