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Risoluzione Agenzia Entrate n. 222 del 03.06.2008

Chiarimenti in merito alla risoluzione 29 aprile 2008, n. 178


Chiarimenti in merito alla risoluzione 29 aprile 2008, n. 178
Risoluzione Agenzia Entrate n. 222 del 03.06.2008

Da parte delle Direzioni regionali sono pervenute alla scrivente diverse richieste di chiarimenti in merito alla risoluzione 29 aprile 2008, n. 178, avente ad oggetto il trattamento fiscale da riservare ai fini Iva alle prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese in Italia da un operatore non residente.
A chiarimento di quanto già illustrato nella citata risoluzione si fa presente che:
a) le disposizioni disciplinanti la territorialità del tributo e, in particolare, i servizi di consulenza di cui all’articolo 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rilevano oggettivamente sulla base del contenuto intrinseco che esprimono e della finalità perseguita e, quindi, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le rende;
b) con l’espressione “…servizi richiamati nell’istanza diversi da quelli univocamente rilevanti come consulenza (i.e. la consulenza e assistenza tecnica e legale)…” di cui all’ultimo periodo del parere, la scrivente ha inteso affermare che le prestazioni elencate nel contratto allegato devono essere “singolarmente considerate” e non globalmente, come invece sostenuto dal contribuente nell’istanza. Pertanto, la valutazione se trattasi di servizi di consulenza oppure di prestazioni generiche va condotta caso per caso e non considerando le prestazioni indicate nel contratto nel loro complesso;
c) in relazione ad un contratto complesso, che contempla una pluralità di prestazioni eterogenee, occorre discriminare le prestazioni con evidenti caratteri di consulenza che – come quelle di consulenza legale, amministrativa e commerciale – ai fini IVA sono territorialmente rilevanti in Italia, da quelle che al contrario, necessitano di un esame più approfondito ai fini dell’individuazione del requisito di territorialità e che perciò involgono “un giudizio di fatto non ascrivibile alle competenze esercitabili dall’Agenzia in sede di interpello, quale istituto volto alla delimitazione della portata e dell’ambito operativo delle norme tributarie”;
d) resta inteso che qualora anche queste ultime prestazioni presentano i caratteri tipici della consulenza, le stesse devono considerarsi territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia. La conclusione, ovviamente, non cambia qualora le stesse prestazioni si configurano come “…prestazioni pubblicitarie…” o “…servizi di elaborazione fornitura dati e simili”, che, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. d) del D.P.R. n. 633 del 1972, devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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