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Risoluzione Agenzia Entrate n.21 del 09.03.2018

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e interessi concernenti i piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.), ai sensi dell’articolo 1, comma 106, della legge 11 dicembre 2016, n. 232


Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e interessi concernenti i piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.), ai sensi dell’articolo 1, comma 106, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

L’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), ha introdotto un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti dagli investimenti effettuati nei piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.) e conseguiti, al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti in Italia, nel rispetto delle condizioni ivi previste.

Ai fini della detassazione, tra l’altro, il comma 106 prevede che gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento debbano essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione anticipata, i redditi percepiti durante il periodo di investimento e i redditi realizzati attraverso la cessione sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dall’intermediario presso il quale il piano è stato aperto.

Con la circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni concernenti i suddetti piani di risparmio a lungo termine (P.I.R).

Ciò premesso, per consentire all’intermediario di effettuare il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale di cui al citato comma 106 (recapture), si istituisce il seguente codice tributo:

  • 1070” denominato “P.I.R. – Somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale – articolo 1, comma 106, della legge n. 232/2016”.

In sede di compilazione del modello “F24”, da predisporre per ogni singolo contribuente, titolare del P.I.R., negli appositi campi della sezione “CONTRIBUENTE” sono riportati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale dell’intermediario, intestatario della delega di pagamento. Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del contribuente, titolare del P.I.R., unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo ” del codice “73“.

Il codice tributo “1070” è esposto nella sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamentenella colonna “importi a debito versati“, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui è iniziato l’investimento nel piano di risparmio, nella forma “AAAA”.

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