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Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 27.01.2006

Istanza di Interpello- Aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano e di erbe aromatiche miscelate – Azienda Agricola XX


Istanza di Interpello- Aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano e di erbe aromatiche miscelate – Azienda Agricola XX
Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 27.01.2006

[ vedi modifica con risoluzione n. 34 del 21.02.2006 – nota T&L ]

Quesito
Con istanza d’interpello, la società “Azienda Agricola XX”, ha chiesto di conoscere l’aliquota IVA applicabile alle cessioni:
– di origano, che viene immesso sul mercato, previa essiccazione, in buste sigillate a rametti o sgranato;
– di una miscela di erbe aromatiche denominata “Conditutto”, composta da salvia, rosmarino, alloro e timo.

Soluzione interpretativa prospettata
L’istante fa presente che, in mancanza di precise informazioni, applica ai suddetti prodotti l’aliquota IVA del 4 per cento.

Parere dell’Agenzia
Preliminarmente occorre osservare che l’art. 1, comma 2, del D.M. del 26 aprile 2001, n. 209, che regolamenta le modalità di esercizio dell’istituto dell’interpello, prevede che “l’istanza sia presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello”. Anche se il carattere preventivo della richiesta potrebbe, nel caso di specie, essere ricercato nelle operazioni future non ancora poste in essere, il concretizzate dal contribuente, di fatto, chiede il parere di questa Agenzia in merito al trattamento tributario di operazioni già effettuate.
Pertanto, l’istanza di interpello è inammissibile. Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione delineata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Al fine di inquadrare correttamente dal punto di vista tecnico/merceologico i prodotti in esame, è stato richiesto il parere dell’Agenzia delle Dogane, la quale, con nota n. 137 dell’11 gennaio 2006, ha ritenuto che “relativamente al primo prodotto (origano in rametti o sgranato) questo deve essere classificato alla voce NC 1211 9097, con riferimento alle Note Esplicative Sistema Armonizzato al capitolo 9, Considerazioni Generali, lettera D, con le quali si evidenzia l’esclusione dell’origano e del rosmarino dal capitolo 9 pur potendo essere utilizzati come spezie. Il suddetto codice NC corrisponde alla sottovoce 12.07 D.III della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987”.
Alla luce di tale parere, si ritiene che l’origano, immesso sul mercato previa essiccazione in buste sigillate a rametti o sgranato, possa essere qualificato come “basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione (v.d. ex 12.07)” e assoggettato, pertanto, ad aliquota IVA ridotta del 4% ai sensi del n. 12-bis) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Relativamente alla miscela di erbe aromatiche denominata “Conditutto”, l’Agenzia delle Dogane ha ritenuto di classificarla “alla voce NC 0910 9190, con riferimento alla nota 1B al capitolo 9, NESA Considerazioni Generali, quinto paragrafo, il cui codice NC corrisponde alla sottovoce 09.10 F. II punto B della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987”.
Alla luce di tale parere, si ritiene che la suddetta miscela di erbe aromatiche rientri tra le “spezie (v.d. da 09.04 a 09.10)” e, pertanto, assoggettata ad aliquota IVA ridotta del 10 % ai sensi, del n. 25) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Il contribuente, avendo su tale prodotto applicato l’aliquota IVA del 4 per cento, dovrà effettuare una variazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale …. viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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