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Risoluzione Agenzia Entrate n.18 del 20.02.2018

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Attivazione del codice identificativo “64”


Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Attivazione del codice identificativo “64”

L’articolo 1, comma 937, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018), stabilisce che “Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all’articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma.(…).

Il successivo comma 938 dell’articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, prevede che la ricevuta di versamento sia consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’imposta sul valore aggiunto non versata.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 febbraio 2018 sono state disciplinate le modalità attuative delle disposizioni in oggetto, nonché le modalità di comunicazione telematica ai gestori dei depositi dei dati relativi ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto.

Ciò premesso, per consentire il versamento dell’IVA, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), ai sensi dell’articolo 1, comma 937, della legge n. 205 del 2017, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “6044”denominato “Versamento IVA – Immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato – art. 1, comma 937, legge n. 205/2017”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati“, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici“, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è effettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del

destinatario registrato;

  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare“, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del deposito del destinatario registrato unitamente al codice identificativo “64”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, è indicato:

– nel campo “tipo“, la lettera “R“;

– nel campo “elementi identificativi”, il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato;

– nel campo “codice“, il codice tributo;

– nel campo “anno di riferimento“, l’anno di immissione in consumo dal deposito fiscale o di estrazione dei prodotti dal deposito del destinatario registrato.

I campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati.

Qualora il versamento sia effettuato dal gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato, in qualità di responsabile in solido dell’IVA non versata ai sensi del comma 938 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, in sede di compilazione del modello F24 ELIDE il codice tributo “6044” è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati“, riportando:

– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici“, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è effettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del

destinatario registrato;

nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare“, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del deposito del destinatario registrato, titolare del conto di addebito, unitamente al codice identificativo “50”, da indicare nel campo “codiceidentificativo” del modello di pagamento.

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