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Risoluzione Agenzia Entrate n. 177 del 23.12.2005

Istituzione del codice tributo per l’utilizzazione, esclusivamente mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito d’imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese


Istituzione del codice tributo per l’utilizzazione, esclusivamente mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito d’imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese
Risoluzione Agenzia Entrate n. 177 del 23.12.2005

L’articolo 9 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, attribuisce alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione, un contributo nella forma di credito d’imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all’operazione di concentrazione.
Il medesimo articolo, al comma 6, rende fruibile il predetto credito esclusivamente in compensazione, con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo da parte del Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.
Per consentire l’utilizzazione del credito, tramite modello F 24, si istituisce il seguente codice tributo, da indicare nella sezione erario del modello nella colonna “importi a credito compensati”:
– “6786”, denominato “Credito d’imposta per le spese sostenute per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese”.
L’anno di riferimento, espresso nella forma AAAA, deve essere quello di fruizione del credito.
Si precisa che il credito non è sottoposto al limite di cui all’art. 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il codice sarà operativamente efficace a partire dal 6 giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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