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Risoluzione Agenzia Entrate n. 174 del 22.12.2005

IVA – prestazioni sanitarie soggette ad imposta – decorrenza del regime di imponibilità


IVA – prestazioni sanitarie soggette ad imposta – decorrenza del regime di imponibilità
Risoluzione Agenzia Entrate n. 174 del 22.12.2005

In relazione ai chiarimenti forniti dalla scrivente con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2005, che ha recepito l’interpretazione affermata dalla Corte di giustizia della UE in tema di condizioni che legittimano l’applicazione del regime di esenzione da IVA alle prestazioni sanitarie, diverse direzioni regionali hanno chiesto di conoscere il trattamento da riservare alle fatture emesse in relazione ad operazioni che la circolare definisce soggette ad IVA, e che il medico abbia invece erroneamente considerato esenti dal tributo.
In particolare viene rappresentato che i medici che versano nella descritta situazione, in relazione a processi verbali di constatazione diretti a contestare la mancata applicazione dell’imposta, hanno invocato l’applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 200, n. 212, che prevede la non applicabilità delle sanzioni nel caso in cui ” …la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma …”
Al riguardo si fa presente in premessa che la Corte di giustizia, con le sentenze del 20/11/2003 – cause 307/01 e 212/01 – ha ritenuto che l’esenzione da IVA debba essere riconosciuta alle sole prestazioni mediche rese a scopo terapeutico escludendo le prestazioni di medicina legale e, più in generale, quelle il cui scopo principale sia diverso da quello di tutela della salute.
Occorre rammentare che la partecipazione dell’Italia alla Comunità europea impone l’esigenza di applicare il diritto nazionale in conformità al diritto comunitario e ai principi espressi dalla Corte di Giustizia che ai sensi degli articoli 220 e 234 del Trattato CE è il principale interprete di detto diritto.
Alla Corte di Giustizia spetta infatti, secondo le citate disposizioni, la competenza in materia di interpretazione dei trattati e degli atti delle istituzioni, al fine di assicurare nell’ambito comunitario comportamenti uniformi.
In relazione a ciò assume rilievo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 389/1989) secondo cui la Corte di Giustizia, come interprete qualificato del diritto comunitario, ne precisa il significato con le proprie sentenze e per tal via ne determina l’ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative. Quando questo principio viene riferito ad una norma comunitaria avente effetti diretti all’interno degli ordinamenti, la precisazione o l’integrazione del significato normativo compiuto attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia hanno la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate.
Le sentenze della Corte di giustizia, in quanto di natura interpretativa, hanno una portata generale ed esplicano pertanto effetti anche per il passato (ex tunc) e cioè sono applicabili ai rapporti sorti prima delle pronunce stesse.
L’Italia è pertanto obbligata ad applicare sin dall’origine l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in materia di esenzione delle prestazioni mediche e quindi risulta legittimo da parte dell’amministrazione finanziaria il recupero dell’imposta nei confronti dei medici legali che hanno applicato l’esenzione da IVA negli anni pregressi.
I medici che abbiano emesso fatture in esenzione da IVA, in relazione ad operazioni da ritenersi imponibili, sono tenuti a regolarizzare le predette operazioni assoggettandole ad imposta, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633 del 1972. Peraltro va tenuto conto che i professionisti hanno applicato l’esenzione confidando nell’interpretazione costante espressa in passato, nella materia in questione, dall’amministrazione finanziaria con proprie circolari e risoluzioni.
In detta ipotesi, in base al principio della collaborazione e della buona fede che deve caratterizzare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, sancito dall’art. 10 della legge della legge 212/2000 (statuto del contribuente), torna applicabile la previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo 10, il quale dispone che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria”.

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