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Risoluzione Agenzia Entrate n. 172 del 20.12.2005

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle accise sui tabacchi lavorati, degli interessi per ritardato pagamento e dell’indennità di mora


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle accise sui tabacchi lavorati, degli interessi per ritardato pagamento e dell’indennità di mora
Risoluzione Agenzia Entrate n. 172 del 20.12.2005

L’articolo 1 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, prevede che i tabacchi lavorati, oltre ad altri prodotti, siano sottoposti ad accisa secondo le disposizioni del richiamato decreto.
Il pagamento dell’accisa, disciplinato nell’articolo 3, comma 3, del citato decreto, deve essere effettuato dai titolari dei depositi fiscali, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo dal giorno 16 fino alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.
Per consentire il versamento dell’accisa, degli interessi sul ritardato pagamento e dell’indennità di mora, secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono istituiti i seguenti codici tributo, da indicare nell’apposita sezione “per accise, monopoli ed altri versamenti ammessi”, esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”:

– “2823” denominato “Accisa sui tabacchi lavorati – territorio nazionale – primi quindici giorni del mese;
– “2824” denominato “Accisa sui tabacchi lavorati – interessi – territorio nazionale – primi quindici giorni del mese;
– “2825” denominato ” Accisa sui tabacchi lavorati – indennità di mora – territorio nazionale – primi quindici giorni del mese;
– “2826” denominato “Accisa sui tabacchi lavorati – Regione sardegna – primi quindici giorni del mese;
– “2827” denominato “Accisa sui tabacchi lavorati – interessi – Regione sardegna – primi quindici giorni del mese;
– “2828” denominato “Accisa sui tabacchi lavorati – indennità di mora – Regione sardegna – primi quindici giorni del mese;
– “2829” denominato “Accisa sui tabacchi lavorati – territorio nazionale – dal giorno 16 alla fine del mese;
– “2830” denominato “Accisa sui tabacchi lavorati – interessi – territorio nazionale – dal giorno 16 alla fine del mese;
– “2831” denominato “Accisa sui tabacchi lavorati – indennità di mora – territorio nazionale – dal giorno 16 alla fine del mese;
– “2832” denominato “Accisa sui tabacchi lavorati – Regione Sardegna – dal giorno 16 alla fine del mese;
– “2833” denominato “Accisa sui tabacchi lavorati – interessi – Regione Sardegna – dal giorno 16 alla fine del mese;
– “2834” denominato “Accisa sui tabacchi lavorati – indennità di mora – Regione Sardegna – dal giorno 16 alla fine del mese;

I soggetti tenuti al versamento, nella compilazione del modello F24 dovranno indicare nel campo “ente” il carattere “M”, nel campo “provincia” la sigla della provincia di ubicazione del deposito del distributore, mentre i periodi di riferimento “mese” ed “anno” devono evidenziare il mese e l’anno di immissione in consumo dei tabacchi lavorati nel formato “MM” e “AAAA”.

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