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Risoluzione Agenzia Entrate n. 167 del 25.06.2009

Richiesta di consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria – art. 25, comma 4, legge 27/12/2002 n. 289 – pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare


Richiesta di consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria – art. 25, comma 4, legge 27/12/2002 n. 289 – pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare
Risoluzione Agenzia Entrate n. 167 del 25.06.2009

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato esposto il seguente

QUESITO
Per il tramite di ALFA, una società di leasing, con riferimento alle tasse automobilistiche relative ad una flotta di … autoveicoli, ha versato interessi in misura maggiore del dovuto a seguito di un erroneo conteggio degli stessi. Nel complesso, i maggiori interessi versati sono circa 5.000 euro, ma se riferiti ai singoli autoveicoli ammontano a pochi euro.
Ciò premesso, l’istante chiede quanto segue:
1) se sia corretto richiedere il rimborso dei soli interessi, fermo restando che l’importo della tassa automobilistica e delle sanzioni sono corretti;
2) se sia rimborsabile l’intera somma, con un solo ordinativo, tenuto conto che gli interessi relativi a ciascun autoveicolo non superano il limite minimo rimborsabile di 12 euro previsto dall’art. 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
La Direzione regionale ritiene che, nella fattispecie, titolo ai fini della richiesta di rimborso è l’indebito versamento, cosicché non sussistono ostacoli al rimborso dei soli interessi.
Circa il secondo quesito, tenuto conto che il pagamento delle tasse automobilistiche è stato effettuato da un unico soggetto persona giuridica e con un unico bonifico (allegando un file contenente nel dettaglio l’indicazione di ciascuna targa cui si riferisce il versamento), si ritiene che nel caso concreto non operi il limite dell’importo minimo rimborsabile e, conseguentemente, sia corretto il rimborso del totale degli interessi indebitamente versati, con un unico ordinativo a favore di ALFA.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si osserva che ai sensi dell’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, “a decorrere dal 1ş gennaio 1999, la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario”. A partire dall’anno d’imposta 1999, l’Agenzia delle Entrate provvede, pertanto, alla gestione delle sole tasse automobilistiche erariali dovute dai soggetti residenti nelle regioni Friuli – Venezia Giulia, Sardegna, Valle d’Aosta e Sicilia (fatta eccezione in quest’ultimo caso delle funzioni connesse con l’attività di riscossione).
Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate è competente a svolgere attività interpretativa solo con riferimento a quesiti concernenti le tasse automobilistiche erariali, ossia delle Regioni a statuto speciale tra cui rientra la consulenza giuridica in questione (cfr. circolare 5 ottobre 2005, n. 43).
Ciò premesso, riguardo al primo quesito formulato dall’istante, è nota la tradizionale distinzione, sotto il profilo genetico, tra i rimborsi derivanti dall’eccedenza di acconti e altri versamenti provvisori, rispetto all’imposta definitivamente dovuta, e i rimborsi relativi a pagamenti non dovuti sin dall’origine.
Ammesso, quindi, che la società di leasing abbia effettivamente liquidato gli interessi in misura maggiore di quella dovuta, non appare dubbia la configurabilità di un indebito versamento e, conseguentemente, del titolo a richiederne il rimborso. Sotto tale profilo, pertanto, non assume alcun rilievo la circostanza che il pagamento non dovuto derivi da un erronea liquidazione degli interessi anziché della tassa in questione o delle sanzioni.
Circa il secondo quesito, si evidenzia, in primo luogo, che presupposto ordinario della tassa automobilistica è la “iscrizione” dei veicoli e degli autoscafi nei pubblici registri, cosicché il tributo è dovuto per ciascun veicolo e autoscafo iscritto nei pubblici registri.
Nella fattispecie, pertanto, ne consegue che:
1) titolare dell’eventuale diritto al rimborso per i maggiori interessi versati è la società di leasing e non ALFA, mero incaricato alla riscossione;
2) l’indebito versamento deve essere riferito a ciascun autoveicolo, così come il limite di 12 euro dell’importo minimo rimborsabile, previsto, per le evidenti ragioni di economicità, dall’art. 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Sotto quest’ultimo profilo, quindi, non appare avere alcun rilievo la circostanza che nel caso concreto il versamento sia stato effettuato dalla società di leasing in un’unica soluzione: se il versamento eccedente riferito a ciascun veicolo non supera il limite di 12 euro, nessun importo deve essere rimborsato al richiedente.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione siano applicati con uniformità.

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