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Risoluzione Agenzia Entrate n. 165 del 23.10.2001

Atto di divisione – agevolazioni tributarie in favore della piccola proprietà contadina


Atto di divisione – agevolazioni tributarie in favore della piccola proprietà contadina
Risoluzione Agenzia Entrate n. 165 del 23.10.2001

Si segnala, per l’interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale … in sede di risposta all’interpello n. 208/2001:

“L’istante, dopo aver premesso che due fratelli coltivatori diretti:
– hanno acquistato con atto del 4.8.1999 un fondo di 86 ettari, usufruendo in sede di registrazione delle agevolazioni previste dalla legge 6.8.1954, n. 604, per la formazione della piccola proprietà contadina;
– attualmente, causa motivi familiari, intendono procedere ad una divisione in parti uguali del fondo acquistato nel 1999, formando due aziende i cui terreni continueranno ad essere coltivati direttamente da ciascuno dei due fratelli separatamente;
chiede di conoscere se le agevolazioni concesse in sede di registrazione dell’atto di acquisto debbano essere revocate a seguito di successivo atto di divisione.

OMISSIS

Nel merito si osserva che in tema di agevolazioni tributarie in favore della piccola proprietà contadina, l’art 7, primo comma, della richiamata legge n. 604/1954, dispone la decadenza dai benefici qualora l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta alieni volontariamente il fondo o i diritti parziali acquistati su di esso, ovvero cessi di coltivarlo direttamente prima che siano trascorsi dieci anni dagli acquisti.
In base a quanto precede, atteso che, per prassi consolidata, l’atto di divisione rappresenta un negozio patrimoniale di accertamento avente natura dichiarativa, si ritiene che nel caso descritto l’agevolazione in questione non possa essere revocata, in quanto la norma subordina la decadenza alla alienazione volontaria o alla mancata coltivazione diretta del fondo per il periodo considerato, fattispecie, che come si è cennato, non appaiono configurate dal negozio giuridico che si intende attuare fra le parti.
In ogni caso devono permanere le altre condizioni stabilite dall’art. 2 della citata legge n. 604 ed in particolare il requisito della capacità lavorativa dei membri contadini dei separati nuclei familiari, la cui sussistenza deve essere richiesta al competente ispettorato agrario e la relativa attestazione prodotta all’Ufficio del Registro presso cui è stato registrato l’atto di acquisto.

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