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Risoluzione Agenzia Entrate n. 146 del 09.12.2004

Istituzione dei codici tributo per il versamento, con modello ”F 23” dell’acconto sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale e dell’acconto sull’addizionale all’imposta di bollo – art.4 del decreto legge 4 novembre 2004, n. 282


Istituzione dei codici tributo per il versamento, con modello ”F 23” dell’acconto sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale e dell’acconto sull’addizionale all’imposta di bollo – art.4 del decreto legge 4 novembre 2004, n. 282
Risoluzione Agenzia Entrate n. 146 del 09.12.2004

L’articolo 4 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, ha inserito l’articolo 15- bis al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Detto articolo prevede che Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
Per il versamento, da effettuare tramite modello “F 23”, si istituisce il seguente codice tributo:
– “455T”, denominato ” Imposta di bollo – Tassa sui contratti di borsa – Acconto”. (1)
Al fine di consentire il versamento dell’acconto sulla addizionale dell’imposta di bollo, istituita con l’articolo 11, comma 5, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, si istituisce il seguente codice tributo:
– “462T”, denominato: “Addizionale all’imposta di bollo – Acconto”.
Nella compilazione del modello, dovrà essere indicato nel campo 6, “codice ufficio”, il codice dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che procede alla liquidazione dell’imposta.
Ai fini della regolazione contabile, si precisa che le somme relative all’acconto sull’imposta di bollo sono imputate al bilancio di entrata dello Stato per il cinquanta per cento al capitolo 1205, articolo 1, per l’altro cinquanta per cento all’articolo 4 del medesimo capitolo; le somme relative all’addizionale all’imposta di bollo, sono imputate al capitolo 1205, articolo 5.
Per l’anno 2004 il versamento è effettuato entro il 15 dicembre di tale anno.
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(1) Vedi rettifica con Risoluzione 147 del 14/12/2004 [nota di T&L]

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