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Risoluzione Agenzia Entrate n. 143 del 30.12.2010

Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IRPEF – facoltà del genitore divorziato e privo di reddito di devolvere all’altro genitore il beneficio della detrazione per figli a carico, salvo l’obbligo del successivo riversamento a suo favore- art. 12, comma 1-lett.c) del TUIR


Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IRPEF – facoltà del genitore divorziato e privo di reddito di devolvere all’altro genitore il beneficio della detrazione per figli a carico, salvo l’obbligo del successivo riversamento a suo favore- art. 12, comma 1-lett.c) del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 143 del 30.12.2010

QUESITO
Il sig. TIZIO fa presente che a seguito del divorzio, l’unica figlia nata dal matrimonio è stata affidata congiuntamente ai genitori. Per il mantenimento della figlia corrisponde al coniuge divorziato la somma di 450,00 euro al mese.
Chiede se, in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, può fruire della detrazione per la figlia nella misura massima del 100% atteso che il coniuge, presso cui la bimba risiede, non è titolare di alcun reddito e quindi non presenta la dichiarazione annuale dei redditi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante ritiene di aver diritto alla detrazione massima del 100%, considerato che l’ex coniuge non ne fruisce.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art 12 comma 1-lett.c), del D.P.R. n. 917 del 1986 prevede una detrazione d’imposta per figli fiscalmente a carico rapportata all’ammontare dei redditi dei genitori.
In particolare stabilisce che: “La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.…”
La possibilità di attribuire la detrazione all’altro genitore in caso di assenza di reddito, stabilita nell’ultimo periodo della disposizione in commento, deve ritenersi applicabile anche in caso di genitori separati o divorziati atteso che la circolare n. 15/E del 2007 ha affermato il principio secondo cui occorre evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori coniugati e genitori separati.
Tuttavia, nel caso di genitori separati, affinché l’unico genitore titolare di reddito possa beneficiare della detrazione nella misura del 100 per cento occorre che, secondo quanto previsto dall’articolo 12, primo comma, lett. c), sia raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio.
Al riguardo si richiama la circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, par. 1.4.5, consultabile sul sito www.agenzia entrate.it, con la quale è stato chiarito che, nel caso di separazione o divorzio tra i coniugi e di affidamento congiunto dei figli, la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento per ciascun genitore, salvo un diverso accordo fra le parti che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Inoltre, in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione è prevista la possibilità di devolvere in favore dell’altro genitore la detrazione non fruita per incapienza anche parziale dell’imposta e quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione o in caso di affidamento congiunto un importo pari al 50 per cento.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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