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Risoluzione Agenzia Entrate n. 142 del 01.10.2001

Richiesta di interpello ai sensi della L. 212/2000 art. 11. Compensi corrisposti ad atleti non residenti


Richiesta di interpello ai sensi della L. 212/2000 art. 11. Compensi corrisposti ad atleti non residenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 142 del 01.10.2001

Si segnala, per l’interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale della ….. in sede di risposta all’interpello n. 920-2/2001:

“Con nota pervenuta a questa Direzione in data …..codesto….., nella qualità di sostituto d’imposta, ha posto formale interpello al fine di conoscere il corretto adempimento in ordine alle ritenute d’acconto da operare su compensi che vengono erogati a giocatori con residenza all’estero. Codesto …., nel rappresentare infatti che nell’adempimento dei propri scopi statutari eroga compensi anche a giocatori stranieri, esprime il proprio convincimento secondo il quale, alla luce delle recenti disposizioni normative, il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo anche alle prestazioni rese da atleti non residenti. La scrivente in ordine alla problematica riferita ritiene corretta l’impostazione data e precisa comunque che l’art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, oltre a sostituire l’art. 81, comma 1, lett. m, e l’art. 83 comma 2 del TUIR, ha modificato il comma 4 dell’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
In base a tale modifica i soggetti eroganti indennità, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi, devono operare una ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, nella misura fissata per il primo scaglione di reddito sulla parte di tali emolumenti che eccede l’importo di 10 milioni, oltre le maggiorazioni derivanti dalle addizionali. Come chiaramente specificato dalla norma sopra citata e dalla circolare 207/E del 16 novembre 2000 la ritenuta è operata a titolo di imposta per la parte imponibile dei redditi in questione (calcolati al netto dei primi 10 milioni esclusi dalla formazione del reddito) non superiore a 40 milioni di lire, mentre per la parte di reddito che eccede i 50 milioni la ritenuta sarà a titolo d’acconto. In quest’ultimo caso l’imposta definitiva sarà calcolata in sede di dichiarazione dei redditi con il normale criterio della progressività.
Il nuovo impianto normativo dato dal citato art. 37 della legge n. 342/2000 (con il quale è stata apportata modifica al comma 4 dell’art. 25 della legge n. 133/1999) disciplina interamente il trattamento tributario dei redditi in questione senza fare alcuna distinzione, ai fini dell’applicazione del nuovo regime, circa la condizione di cittadino residente o straniero del soggetto percettore.

Il DIRETTORE REGIONALE
f.to…………….. “

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