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Risoluzione Agenzia Entrate n. 14 del 09.02.2011

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute ai sensi dell’articolo 19, commi 6, 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute ai sensi dell’articolo 19, commi 6, 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Risoluzione Agenzia Entrate n. 14 del 09.02.2011

L’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, reca “Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero”.
In particolare, il comma 6 dell’articolo 19 del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, introduce un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille sulle “attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1ş luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni”, prevedendo che “per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota e’ stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille”.
Il comma 8 del predetto articolo dispone che “Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l’imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento e’ effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate e’ quello al 6 dicembre 2011”.
Il successivo comma 10 stabilisce che “Per l’omesso versamento dell’imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all’importo non versato”.
Inoltre, il comma 12 del medesimo articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che “Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, e’ dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari al 10 per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11”.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle predette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8111” denominato “Imposta di bollo speciale di cui all’articolo 19, comma 6, d.l. 201/2011”
– “8112” denominato “Imposta straordinaria di cui all’articolo 19, comma 12, d.l. 201/2011”
– “8113” denominato “Sanzione per omesso versamento di cui all’articolo 19, commi 10 e 12, d.l. 201/2011”
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”.

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