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Risoluzione Agenzia Entrate n.137 del 08.11.2017

istituzione dei codici tributo e istruzioni per il versamento, mediante il modello F24, delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193


istituzione dei codici tributo e istruzioni per il versamento, mediante il modello F24, delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193

L’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre 2017, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali può essere effettuato, tra l’altro, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tanto premesso, con la presente risoluzione sono istituiti i codici tributo e fornite le istruzioni per effettuare, tramite modello F24, i pagamenti di alcuni tributi in favore di tutti gli enti interessati, senza la necessità per questi ultimi di stipulare una specifica convenzione con l’Agenzia delle entrate.

Per il versamento della “tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (TOSAP/COSAP), dei relativi interessi e sanzioni, in favore di tutti i Comuni, Province e Città Metropolitane interessati, sono utilizzati i codici tributo già esistenti “3931”, “3932”, “3933” e “3934”, di cui alla risoluzione n. 39/E del 13 maggio 2016.

Per il versamento della “tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (TARSU/TARIFFA), dei relativi interessi e sanzioni, in favore di tutti i Comuni interessati per gli anni d’imposta pregressi, si

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utilizzano i codici tributo già esistenti “3920”, “3921” e “3922”, di cui alla risoluzione n. 73/E del 18 maggio 2004.

Inoltre, al fine di consentire il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute ai Comuni a titolo di “imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni” (ICP DPA), di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero del “canone per l’installazione di mezzi pubblicitari” (CIMP), di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dei relativi interessi e sanzioni, sono istituiti i seguenti codici tributo:

? “3964”denominato “Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (ICP DPA/CIMP)”;

? “3965”denominato “Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (ICP DPA/CIMP) – Interessi”;

? “3966”denominato “Imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (ICP DPA/CIMP) – Sanzioni”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, tutti i suddetti codici tributo, sia già esistenti, sia istituiti con la presente risoluzione, sono esposti nella sezione “IMU e altri tributi locali“, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati“, indicando:

– nel campo “identificativo operazione”, l’eventuale codice comunicato dall’ente beneficiario;

– nel campo “codice ente/codice comune”, il codice che identifica l’ente beneficiario, secondo quanto riportato nella tabella “T4 codici catastali dei comuni” e, solo per la TOSAP/COSAP, anche nella tabella “T2 sigle delle province italiane”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it;

– nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;

– in caso di pagamento rateale, nel campo “rateazione/mese rif.” è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Si rammenta che gli altri campi della sezione “IMU e altri tributi locali” non devono essere compilati.

Si precisa che l’operatività delle disposizioni contenute nella presente risoluzione decorre dal 20 novembre 2017.

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