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Risoluzione Agenzia Entrate n. 135 del 27.12.2010

Utilizzo dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il versamento, tramite modello ”F24-Versamenti con elementi identificativi”, di somme dovute a titolo di sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dei decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Chiusura dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il modello F23


Utilizzo dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il versamento, tramite modello ”F24-Versamenti con elementi identificativi”, di somme dovute a titolo di sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dei decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Chiusura dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il modello F23
Risoluzione Agenzia Entrate n. 135 del 27.12.2010

La legge 10 ottobre 1990, n. 287 e i decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 prevedono che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela della concorrenza e del consumatore.
Attualmente, i versamenti delle suddette sanzioni vengono effettuati attraverso il modello di versamento F23, utilizzando i codici tributo:
752T, denominato “Sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato”, per le sanzioni ex legge 287/90 e per le sanzioni ex d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, relativamente all’importo che eccede € 50.000,00;
753T, denominato “Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato”, per le maggiorazioni e interessi ex legge 287/90 e per le maggiorazioni e interessi sulle somme di cui ai d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, versate con il codice tributo 752T;
760T, denominato “Sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai decreti legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – art. 9, c. 1, del d.l. 30/12/2008, n. 207”, per le sanzioni ex d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, per importi fino a concorrenza di € 50.000,00;
761T, denominato “Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai decreti legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – art. 9, c. 1, del d.l. 30/12/2008, n. 207”, per le maggiorazioni e interessi sulle somme di cui ai d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, versate con il codice tributo 760T.
Con convenzione stipulata, tra l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Agenzia delle entrate, il 30 settembre 2010, è disciplinata, a partire dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione di dette sanzioni tramite il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Pertanto, a partire da tale data le sanzioni in parola sono versate attraverso il modello di versamento “F24-Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i predetti codici tributo ed indicando nel campo:
“codice”, i codici tributo stessi;
“tipo”, il valore “G”;
“elementi identificativi”, gli estremi della comunicazione di pagamento inviata dall’Autorità;
“anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce la violazione, nel formato AAAA.
Per il pagamento con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, detti codici tributo sono operativamente efficaci a partire dal 1° gennaio 2011 fermo restando che possono essere comunque utilizzati sul modello F23 fino al 30 giugno 2011.

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