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Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 20.12.2010

Istanza di interpello – Chiarimenti in merito alle prestazioni collegate alle esportazioni di beni da uno Stato membro ad un Paese extra-Ue, di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972


Istanza di interpello – Chiarimenti in merito alle prestazioni collegate alle esportazioni di beni da uno Stato membro ad un Paese extra-Ue, di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 134 del 20.12.2010

Con l’istanza d’interpello di cui all’oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 9 del D. P. R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO
La società istante ALFA S.R.L esercita l’attività di commercio all’ingrosso di materiali lapidei, il cui unico mercato di riferimento è rappresentato dallo Stato dell’Arabia Saudita. Nell’ambito della propria attività, l’istante effettua operazioni consistenti nell’acquisto di tali beni da uno Stato dell’Unione Europea (di seguito UE) e nella cessione e trasporto degli stessi in Arabia Saudita.
Ciò premesso, viene richiesto di conoscere se le prestazioni connesse al trasferimento dei beni possano essere considerate operazioni non imponibili ai fini IVA in Italia e se sussista l’obbligo di autofatturazione e della compilazione del modello Intrastat.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che per le descritte operazioni non sia dovuta l’IVA in Italia e che non sussista l’obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat.
Al riguardo, il contribuente cita l’art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Come già ricordato in premessa, l’istante vende all’ingrosso materiali lapidei ed ha come unico mercato di riferimento un Paese extracomunitario, quale l’Arabia Saudita. Tale attività si attua attraverso l’acquisto dei beni da un fornitore operante in uno Stato membro UE e il successivo trasferimento dei beni medesimi nel mercato saudita, senza transitare per il territorio italiano.
Da quanto dichiarato dall’istante attraverso la documentazione integrativa, si desume che il medesimo attribuisce incarico ad un agente di provvedere alla spedizione della merce, tramite nave, direttamente dal Paese membro del fornitore al Paese extra-UE.
Il rapporto giuridico intercorrente tra l’istante e l’agente rientra nella categoria del mandato senza rappresentanza, nel quale il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandante. In tal caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, a norma dell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972.
In forza di tale rapporto contrattuale, quindi, la natura giuridica delle prestazioni rese dal mandatario al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute in nome proprio e per conto del mandante stesso (cfr. ris. 27 agosto 2009 n. 242/E).
Come ricordato in precedenza, la prestazione dell’agente consiste nel trasferire la merce, mediante nave da trasporto, dal Paese membro del fornitore al Paese extra-UE dell’acquirente. L’istante, infatti, precisa che la merce viene “spedita a mezzo container” e che la stessa “occupa modeste quantità di spazio”: da quanto precede si desume che la prestazione in oggetto si configura quale trasporto dei beni.
La disciplina del trasporto dei beni è regolata dall’art. 7-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, che considera territorialmente rilevanti, ai fini IVA, le prestazioni di servizio rese a soggetti passivi d’imposta stabiliti sul territorio nazionale.
Premesso quanto sopra, si evidenzia che l’operazione principale consiste nel trasferimento di un bene da uno Stato membro verso un Paese extra-Ue e pertanto è qualificabile come una cessione all’esportazione.
Tale assunto ha una propria base giuridica nella normativa comunitaria.
In particolare, l’art. 146, par. 1, lettera a), della Direttiva 2006/112/CEE, considera tali “le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità”.
Pertanto, tenuto conto che la prestazione di trasporto dei beni è collegata ad una cessione all’esportazione, la stessa prestazione gode del regime agevolato di cui all’art. 9, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, che considera, tra l’altro, non imponibili “i trasporti relativi a beni in esportazione”.
Infine, in relazione agli adempimenti formali, si rileva che per la predetta prestazione di servizio esiste l’obbligo di autofatturazione per il committente nazionale, benché la medesima non sia imponibile (artt. 17, comma 2, e 21, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972). Quanto precede vale a condizione che il prestatore non sia residente nel territorio dello Stato poiché, in caso contrario, si applicano le normali regole in tema di fatturazione.
In merito al quesito posto circa l’obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat, si osserva che il medesimo non sussiste per le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario (art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993; cfr. circolare n. 36 del 2010, parte I, punto 5).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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