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Risoluzione Agenzia Entrate n. 114 del 10.04.2002

Art. 79 legge 21 novembre 2000, n. 342. Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico. Modalità di effettuazione dei controlli


Art. 79 legge 21 novembre 2000, n. 342. Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico. Modalità di effettuazione dei controlli
Risoluzione Agenzia Entrate n. 114 del 10.04.2002

Con nota n. 2267/GC/ga/ad del 21 dicembre 2001 codesta associazione ha segnalato che taluni uffici locali di questa Agenzia, nell’effettuare i controlli previsti dall’art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, richiedono ai concessionari di produrre ulteriore documentazione probatoria relativa alle domande oggetto di definizione automatica.
Codesta associazione ha manifestato le sue perplessità in merito a tali richieste, in quanto:
1) la presentazione dell’istanza di definizione automatica prevista dal citato art. 79 della legge n. 342/2000 avrebbe determinato il “congelamento”, alla data di tale presentazione, “della situazione documentale relativa alle domande stesse”, cosicché l’Amministrazione non potrebbe richiedere ulteriore documentazione in merito alle quote definite ai sensi dell’art. 79 in parola;
2) comunque, “l’ordinario esame delle domande” sarebbe di per sé giustificato soltanto per le quote non ricomprese nella definizione automatica.
Al riguardo, si ritiene, anzitutto, di non poter condividere l’affermazione di codesta associazione, secondo la quale l’Amministrazione non potrebbe sottoporre a controllo le quote definite sulla base dell’art. 79 della legge n. 342/2000.
Il citato art. 79 attribuisce, infatti, agli uffici “la facoltà di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito” della documentazione relativa alle quote oggetto di definizione automatica (comma 10).
Ciò premesso, si evidenzia che, nel caso in cui gli uffici abbiano deciso di sottoporre a controllo di merito alcune delle quote oggetto di definizione automatica ex art. 79 legge n. 342/2000, tale controllo non potrà che essere effettuato in conformità al D.P.R. n. 43/1988. In effetti, le quote in argomento sono inserite in domande presentate entro il 30 giugno 1999, e, quindi, il loro esame, in virtù dell’art. 59, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, deve essere compiuto ai sensi del D.P.R. n. 43/1988.
Di conseguenza, qualora l’inesigibilità di tali quote non sia debitamente documentata, l’ufficio dovrà attenersi alla procedura indicata dall’art. 83 D.P.R. n. 43/1988 e dalla circolare n. 27 del 27 marzo 2002, annotando le proprie osservazioni sulle domande e restituendone un esemplare al concessionario, il quale potrà presentare deduzioni e produrre documentazione in precedenza non allegata. Se il concessionario non sarà in grado di documentare l’inesigibilità della quota, la relativa domanda verrà rigettata ex art. 83 D.P.R. n. 43/1988; qualora, invece, il concessionario presenti deduzioni o documenti idonei ad attestare l’inesigibilità, la domanda dovrà essere accolta.
In relazione, poi, alle attività che gli uffici devono svolgere in sede di esame delle quote oggetto di controllo ai sensi dell’art. 79, comma 10, della legge n. 342/2000, si rileva che la regolarità degli adempimenti compiuti dal concessionario potrà essere verificata con esclusivo riferimento al periodo di tempo che ha preceduto la data di presentazione dell’istanza di definizione automatica. E’, infatti, del tutto evidente che non è possibile richiedere al concessionario di documentare lo svolgimento di azioni esecutive successive a tale data, a partire dalla quale l’agente della riscossione ha manifestato la sua volontà di avvalersi della facoltà di definizione automatica riconosciutagli dalla legge.

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