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Risoluzione Agenzia Entrate n. 111 del 05.08.2004

Istanza di Interpello. IVA – Prestazioni alberghiere effettuate in istituti sanitari. YH


Istanza di Interpello. IVA – Prestazioni alberghiere effettuate in istituti sanitari. YH
Risoluzione Agenzia Entrate n. 111 del 05.08.2004

Con l’istanza di interpello concernente l’esatta applicazione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente

QUESITO
YH, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, effettua prestazioni di ricovero e cura e fornisce, sia ai pazienti che agli accompagnatori, servizi di comfort alberghiero.
A fronte delle prestazioni alberghiere viene richiesto un unico corrispettivo.
L’ente chiede di conoscere il trattamento, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, applicabile alle suddette prestazioni.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istituto ha finora applicato alle prestazioni alberghiere l’IVA nella misura ordinaria del 20 per cento, risultando di difficile applicazione la differenziazione degli importi a carico del paziente e dell’accompagnatore.
Alle prestazioni aventi carattere sanitario viene applicata l’esenzione dall’imposta.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 10, n. 19) del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede, tra l’altro, l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate …, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, ….”.
Il numero 120), parte terza della Tabella A allegata al d. P.R. n. 633, dispone invece l’applicazione dell’IVA nella misura del 10 per cento, tra l’altro, per le ” … prestazioni di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;”.
Nella fattispecie in esame l’Istituto interpellante rende, su richiesta, sia al paziente che all’accompagnatore, servizi alberghieri specifici e più confortevoli, per i quali viene fatturato un unico corrispettivo.
Al riguardo, si chiarisce che, per un consolidato principio di carattere generale, implicito nell’ordinamento che disciplina l’imposta sul valore aggiunto, se a fronte di prestazioni per le quali sono previste diverse aliquote viene richiesto e fatturato un corrispettivo indistinto prevale in ogni caso l’aliquota maggiore.
In considerazione del tenore letterale della disposizione contemplata nel suddetto n. 120) della Tabella A, l’aliquota agevolata del 10 per cento può essere applicata unicamente alle prestazioni di maggior comfort destinate ai pazienti, mentre alle prestazioni rese nei confronti degli accompagnatori si applica l’aliquota ordinaria.
Conseguentemente, dette prestazioni, rese sia ai pazienti che agli accompagnatori, se sono fatturate indistintamente con un unico importo devono essere assoggettate all’IVA nella misura ordinaria del 20 per cento.
Pertanto, nel caso di specie la scrivente, condividendo la soluzione prospettata dall’Istituto interpellante, ritiene che al corrispettivo fatturato per le prestazioni di maggior comfort alberghiero, senza differenziazione di importi, debba applicarsi l’aliquota del 20 per cento.

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