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Risoluzione Agenzia Entrate n. 107 del 14.10.2010

Emersione di attività detenute all’estero – Recupero eccedenze di versamento dell’imposta straordinaria


Emersione di attività detenute all’estero – Recupero eccedenze di versamento dell’imposta straordinaria
Risoluzione Agenzia Entrate n. 107 del 14.10.2010

Con nota del … 2010 l’Associazione ALFA ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità di recupero da parte degli intermediari dell’eventuale eccedenza di versamento dell’imposta straordinaria versata per l’emersione di attività detenute all’estero ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (cosiddetto “scudo fiscale”).
In proposito è opportuno ricordare che, ai sensi della richiamata disposizione, gli intermediari hanno effettuato il versamento di detta imposta straordinaria secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di effettuare la compensazione di cui all’articolo 17 del medesimo decreto.
Tale divieto di compensazione non ha comportato per gli intermediari l’impossibilità di recuperare eventuali eccedenze di versamento dell’imposta straordinaria essendo stato consentito lo scomputo delle stesse a fronte di versamenti dovuti relativamente alla medesima imposta straordinaria ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 (cfr. circolare n. 49/E del 23 novembre 2009).
Posto che la procedura di emersione si è conclusa lo scorso aprile 2010, l’Associazione chiede come può essere recuperata l’eventuale rimanenza di versamenti eccedenti di imposta straordinaria dal momento che non vi sono ulteriori versamenti da effettuare relativamente alla medesima imposta.
Al riguardo, occorre tener presente che il comma 5 dell’articolo 13-bis del citato decreto legge n. 78 del 2009 opera un espresso richiamo ad alcune delle disposizioni che hanno disciplinato la precedente versione dello “scudo fiscale”, tra cui il decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 .
Sulla base dell’articolo 1, comma 3-bis, di quest’ultimo decreto, si ritiene che gli intermediari possano recuperare l’eccedenza di versamento dell’imposta straordinaria effettuandone la compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Tale modalità di recupero può essere utilizzata sia nel caso in cui l’eccedenza di versamento si è verificata per effetto della restituzione di imposta da parte dell’intermediario al contribuente sia qualora l’eccedenza deriva da meri errori di versamenti.
Di tali compensazioni verrà data evidenza nel modello del sostituto d’imposta (modello 770).
Le Direzioni Regionali e Provinciali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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