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Risoluzione Agenzia Entrate n. 1/E del 03.01.2022

Trattamento IVA – Contratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities – Differenziali legati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica



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RISOLUZIONE N. 1/E

Divisione Contribuenti

________________

Direzione Centrale Grandi contribuenti

Roma, 03/01/2022

OGGETTO: Trattamento IVA – Contratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities – Differenziali legati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica

Sono stati chiesti chiarimenti alla scrivente in merito al trattamento IVA dei differenziali da liquidare in esecuzione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati legati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica.

Oggetto della richiesta di chiarimenti è una fattispecie in cui la societĂ  ALFA sottoscrive un contratto di compravendita “PPA” di Energia Elettrica (Power Purchase Agreement, ovvero contratto di acquisto di energia stipulato tra un grossista e il proprietario di un impianto di produzione di energia) con una societĂ  BETA, con sede in …(Paese extra UE).

BETA, a sua volta, ha stipulato con la SocietĂ  GAMMA un contratto di acquisto dell’energia elettrica prodotta e messa in rete dall’impianto di nuova costruzione, a fonte fotovoltaica, ubicato in Italia caratterizzato dalla definizione di una produzione minima attesa.

Con il contratto PPA sottoscritto, ALFA acquista da BETA un quantitativo di


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energia elettrica a prezzo fisso (stabilito in X Euro/MWh) riconducibile all’impianto sopra citato per un periodo temporale predeterminato al fine di coprire i rischi legati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica.

In particolare, oggetto del contratto è l’impegno che una parte assume nel corrispondere all’altra il differenziale di prezzo determinato (con riguardo alla quantitĂ  e per ogni ora) dalla:

a)differenza positiva tra il PUN (valore orario del Prezzo Unico Nazionale) di riferimento ed il prezzo fisso (stabilito in X Euro/MWh) che BETA pagherĂ  ad ALFA;

b)differenza negativa tra il PUN di riferimento ed il prezzo fisso che ALFA pagherĂ  a BETA.

Considerato l’andamento attuale del costo dell’energia potrebbe succedere che sia ALFA a dover versare il differenziale di prezzo, come definito nel contratto e ad emettere fattura nei confronti di BETA.

Tanto premesso, nel caso di specie si tratta di chiarire se:

– il contratto PPA sottoscritto si sostanzi in un contratto derivato avente ad oggetto un’alea bilaterale legata alla determinazione del differenziale di prezzo tra il PUN di riferimento ed il prezzo fisso indicato, la cui funzione è “finanziare” la realizzazione di una centrale fotovoltaica (ad un prezzo garantito) e coprire i rischi legati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica;

– continui a trovare applicazione quanto precisato nella risoluzione dell’Amministrazione finanziaria del 16 luglio 1998 n. 77, nella quale si legge che “le somme, cosiddetti differenziali, che vengono versate in esecuzione dei contratti stessi, costituiscono l’oggetto della prestazione contrattualmente dedotta e non possono essere qualificate come corrispettivi di una controprestazione, qualificazione quest’ultima che implicherebbe invece la sussistenza di un sinallagma funzionale tra le prestazioni da adempiere da ciascuna delle parti e nel cui reciproco condizionamento risiederebbe la causa negoziale. Trattasi, invece, di contratti aleatori ad alea bilaterale, nei quali alla reciprocitĂ  del rischio nel momento genetico del rapporto


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non corrisponde, tuttavia, una reciprocitĂ  di prestazioni legate da un nesso di sinallagmaticitĂ  funzionale. Infatti, alla scadenza prefissata, si verifica un fenomeno di concentrazione dell’obbligazione a carico di una sola delle parti contraenti, per cui il contratto dĂ  luogo ad un’unica prestazione”.

Al riguardo, giova precisare quanto segue.

Quando il contratto sottoscritto tra Acquirente e Venditore ha ad oggetto la compravendita di energia elettrica con regolazione e impegno al versamento dei Differenziali di prezzo, a copertura del rischio di oscillazione del prezzo dell’energia (circostanza desumibile sulla base di un’analisi dettagliata delle clausole del contratto, da condurre caso per caso, valorizzando singoli elementi desumibili dalle pattuizioni contrattuali), si è in presenza di un contratto di finanza derivata (swap), che, secondo quanto chiarito in piĂą occasioni dalla Corte di Cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 10598 del 19 maggio 2005), è quel contratto aleatorio con cui le parti si obbligano reciprocamente all’esecuzione, l’una nei confronti dell’altra, alla scadenza di un termine prestabilito, di una certa prestazione pecuniaria, il cui ammontare è determinato da un evento incerto. Effettuati i calcoli all’esito del periodo pattuito, uno dei contraenti si trova a debito nei confronti dell’altro ed è tenuto a pagare la differenza.

Di recente, peraltro, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020) hanno fissato alcuni importanti principi attinenti all’inquadramento dei derivati finanziari, precisando che “le obbligazioni pecuniarie nascenti dal derivato non sono mere obbligazioni omogenee di dare denaro fungibile, perché in relazione alla loro quantificazione, va data la giusta rilevanza ai parametri di calcolo delle stesse (…). Sicché l’importanza dei menzionati parametri di calcolo consegue alla circostanza che tramite essi si può realizzare la funzione di gestione del rischio finanziario, con la particolaritĂ  che il parametro scelto assume alla scadenza l’effetto di una molteplicitĂ  di variabili”. Inoltre, “è utile considerare gli swap come negozi a causa variabile, perché suscettibili di rispondere ora ad una finalitĂ  assicurativa ora di copertura di rischi sottostanti; cosĂŹ che la funzione che l’affare


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persegue va individuata esaminando il caso concreto e che, perciò, in mancanza di una adeguata caratterizzazione causale, detto affare sarĂ  connotato da una irresolutezza di fondo che renderĂ  nullo il relativo contratto perché non caratterizzato da un profilo causale chiaro e definito”.

Pertanto, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite, nello swap non si ravvisa un mero scambio di flussi finanziari, bensĂŹ un accordo sulla misura del rischio basato su variabili previsionali previamente individuate.

Posto quanto sopra, sul piano fiscale le operazioni di finanza derivata trovano la loro disciplina di riferimento, ai fini IVA, nell’art. 10 n. 4) del DPR n. 633 del 1972, che ricomprende “le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonchè il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l’amministrazione nonchè il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate”.

Tale disposizione annovera, quindi, tra le operazioni esenti dall’IVA le operazioni relative a strumenti finanziari, menzionandone talune tipologie contrattuali a titolo meramente esemplificativo.

Le operazioni relative agli strumenti finanziari sono state inserite nel testo dell’art. 10, n. 4), del DPR n. 633 del 1972 dall’art. 3, comma 122, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (finanziaria 1996), la cui relazione chiarisce che fra gli strumenti finanziari – individuati dalla Direttiva (Eurosim) n. 93/22/CE, sostituita poi


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dalla Direttiva (MIFID) 2004/39/CE e dal 3 gennaio 2018 dalla Direttiva 2014/65/EU (MIFID II) – devono intendersi compresi quelli preordinati alla copertura dei rischi di variazione riguardanti tassi di interesse, tassi di cambio, indici di Borsa o prezzi di mercato dei beni.

Si evidenzia, peraltro, che l’art. 10 n. 4) del DPR n. 633 del 1972, nella formulazione attualmente vigente, è finalizzato al riconoscimento del regime di esenzione previsto dall’art. 135, paragrafo 1, lettere da b) a f), della Direttiva CE/2006/112, ricomprendendovi i nuovi e variegati strumenti di investimento nel settore dei valori mobiliari, in particolare i c.d. contratti derivati (futures, options, swaps).

La relativa base imponibile deve essere individuata nell’importo dello stesso differenziale monetario, anche alla luce dell’art. 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146, cosĂŹ come modificato dall’art. 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133. L’anzidetta disposizione stabilisce che “agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l’obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti”.

Alla luce di quanto sopra, devono intendersi, quindi, superati, con specifico riferimento alla determinazione della base imponibile dei contratti relativi a strumenti finanziari che danno luogo a differenziali monetari, i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 77 del 1998, citata dall’Istante, anteriori rispetto alla disposizione normativa sopra richiamata di cui all’art. 4 della legge n. 133 del 1999.

******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


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(firmato digitalmente)

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