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Risoluzione Agenzia Entrate n. 1 del 08.01.2002

Interpello 954-126/2001-Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212


Interpello 954-126/2001-Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 1 del 08.01.2002

Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

Quesito.
La società XX Servizi S.r.l. (di seguito indicata “società”) è una società mista a prevalente capitale pubblico alla quale il Comune di …. ha affidato la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale “NN”, dietro pagamento, da parte di quest’ultimo, del corrispettivo indicato nella relativa Convenzione.
La società chiede di conoscere se tale corrispettivo è da ritenersi da assoggettare regolarmente ad Iva, ovvero se, al contrario, non rientri nella previsione di esenzione di cui all’articolo 10, n. 21) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
L’istante ritiene che la norma citata abbia carattere oggettivo, essendo ininfluente al riguardo la natura giuridica del soggetto che svolge l’attività in questione e che, pertanto, debba fatturare le prestazioni fornite al Comune in esenzione di imposta.

Parere dell’Agenzia delle Entrate.
Il Comune di …, con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 13 novembre 2000, ha affidato la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani “NN” (in breve R.S.A.) alla XX Servizi S.r.l., alla quale verserà, in rate mensili, il corrispettivo indicato nella convenzione stipulata il 14 novembre 2000.
Lo stesso Comune ha provveduto a comunicare al competente Ufficio Iva l’inizio della nuova attività di R.S.A., e, con nota n. 1540 del 2 febbraio 2001, ha manifestato la volontà di emettere fatture, sia a carico della A.S.L. sia a carico degli utenti, per le rispettive quote di competenza, in esenzione Iva, ai sensi dell’articolo 10, n. 21) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Infatti, tale norma esenta dall’imposta “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.
Se non vi è dubbio alcuno riguardo il fatto che tale norma esentativa vada applicata all’atto dell’incasso dei corrispettivi da parte del Comune erogante i servizi di cui trattasi, resta da chiarire se la stessa disposizione possa applicarsi per i servizi resi dalla società istante nei confronti del Comune.
Al riguardo si ritiene che la norma appena citata abbia carattere oggettivo, che esenta da Iva le prestazioni di servizi ivi elencate, non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che effettua le prestazioni stesse.
In tal senso, fra l’altro, la scrivente ha già avuto occasione di pronunciarsi con le risoluzioni ministeriali n. 551353 del 28 giugno 1990, n. 431409 del 28 febbraio 1992 e, recentemente, con la n. 66/E del 20 aprile 1999.
Pertanto, in considerazione dell’affermata natura oggettiva della norma di esenzione, si è del parere che la società istante debba fatturare le prestazioni rese al Comune di …, nell’ambito della gestione della residenza per anziani di cui trattasi, in esenzione di Iva, ex articolo 10, n. 21) del d.P.R. n. 633 del 1972.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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