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Provvedimento Agenzia Entrate del 28.01.2022 (28363/2022)

Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile



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Prot. n. 28363/2022

Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 44, comma
1-septies, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1.Oggetto del provvedimento

1.1Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021 (di seguito, “decreto ministeriale”), le modalitĂ , i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 44, comma
1-septies, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito,

“Decreto”), come modificato dall’articolo 74, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

1.2Con il presente provvedimento è, altresĂŹ, approvato l’allegato modello di “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilitĂ  sostenibili”, con le relative istruzioni (di seguito, “Istanza”). L’istanza è composta dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A, contenente l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno

2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.


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1.3Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2.Modalità e termini per l’invio dell’Istanza

2.1L’Istanza è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante:

a)il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

b)i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2.2A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

2.3L’Istanza è inviata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.

2.4Nello stesso periodo di cui al punto 2.3 è possibile:

a)inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b)presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1.

3.Ammontare del credito d’imposta

3.1Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione di cui al punto 2.3, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.


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3.2La percentuale di cui al punto 3.1 è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto

ministeriale, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al punto 1. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

4.Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta

2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante, determinato applicando alle spese agevolabili indicate nell’istanza di cui al punto 1 la percentuale comunicata con il provvedimento di cui al punto 3.1. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta

2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.

5.Trattamento dei dati

5.1La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e
2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo

44, comma
1-septies, del Decreto, il quale riconosce un credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.

5.2L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione


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all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualitĂ  di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilitĂ  fiscale nonché le attivitĂ  di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

5.3I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, sono:

i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);

gli eventuali dati relativi alla capacitĂ  delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

i dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito d’imposta, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

5.4Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del

Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

5.5Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’Istanza che dà diritto al credito d’imposta venga effettuata mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario


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oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

5.6L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell’Istanza.

5.7Sul trattamento dei dati personali relativo all’Istanza è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Motivazioni

Il comma
1-septies dell’articolo 44 del Decreto ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta.

Il presente provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 settembre 2021, definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.

In particolare, è previsto che l’Istanza è inviata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022. Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le Istanze, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine di presentazione dell’Istanza.


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Riferimenti normativi

a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalitĂ  di avvio delle agenzie fiscali).

b)Disciplina normativa di riferimento

Articolo 44, comma
1-septies, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Articolo 74, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Regolamento (UE) n. 2016/679;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 gennaio 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

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