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Provvedimento Agenzia Entrate del 26.09.2017 (195405/2017)

Modalità e procedure di esecuzione del rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, ai sensi dell’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


Modalità e procedure di esecuzione del rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, ai sensi dell’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Controllo e riconoscimento dei rimborsi

1.1 Ai fini dell’esecuzione dei rimborsi delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, gli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti verificano, in base all’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le istanze di rimborso presentate entro il primo marzo 2010, secondo l’ordine cronologico di presentazione, e determinano le somme dovute.

2. Modalità e termini di esecuzione dei rimborsi

2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’importo riferibile alle istanze di rimborso presentate, l’Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate, ai sensi del punto 1.1, applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute.

2.2 L’Agenzia delle entrate provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati, nella misura sopra indicata, a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota, fino a concorrenza delle somme stanziate.

2.3 Al completamento dell’esame delle istanze di rimborso da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti e all’effettuazione dei rimborsi con la riduzione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati, ai sensi del punto 1.1.

Motivazioni

L’articolo 16-octies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha modificato l’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che attribuisce ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano presentato apposita istanza entro il primo marzo 2010 (termine del secondo anno successivo calcolato dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248).

Con la modifica introdotta, tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.

È altresì previsto che, in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate, i rimborsi siano effettuati applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute; al raggiungimento della somma stanziata non si procede all’esecuzione di ulteriori rimborsi.

La norma demanda ad un provvedimento la regolamentazione delle modalità e dei termini di esecuzione dei rimborsi nel rispetto dello stanziamento effettuato.

Dato che le somme richieste a rimborso, nonché quelle calcolate direttamente dall’Agenzia delle Entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente e indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate per le annualità 1990, 1991 e 1992, eccedono le risorse finanziarie stanziate, con il presente provvedimento è stato previsto di procedere, in sede di erogazione, ad un primo pagamento applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute.

Le istanze di rimborso sono esaminate in relazione all’ordine cronologico di presentazione delle stesse per singolo ufficio. Periodicamente, saranno erogati con procedura automatizzata, nella misura sopra determinata, gli importi validamente liquidati, partendo da quelli relativi alle istanze con data di presentazione più remota.

In caso di esaurimento delle disponibilità finanziarie non si effettueranno ulteriori rimborsi, così come previsto dal citato articolo 1, comma 665.

Successivamente alla lavorazione di tutte le istanze presentate e all’erogazione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora residuino somme non utilizzate rispetto a quelle stanziate, si procederà ad un secondo pagamento in via automatica, ad integrazione delle somme riconosciute spettanti e non erogate, proporzionalmente al valore degli importi liquidati.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art.

71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento

Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990 n.2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990 (art. 3);

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (art. 21, comma 2);

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 9, comma 17);

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (art. 3-quater, comma 2) convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (articolo 36-bis) convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 665);

Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017, n. 123.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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