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Provvedimento Agenzia Entrate del 24.02.2023 (52642/2023)

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 in tema di ‘nuovo regime patent box’ introdotto dall’articolo 6 del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.


Prot. n. 52642/2023

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15
febbraio 2022 in tema di ‘nuovo regime patent box’ introdotto dall’articolo 6 del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,
n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

DISPONE

1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 3.4 è sostituito dal seguente:

3.4 Le attività da cui originano le spese di ricerca e sviluppo di cui ai punti precedenti

devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato

italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, in Stati aderenti allo Spazio

economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un

effettivo scambio di informazioni, ovvero in Paesi che consentano un adeguato

scambio di informazioni ai sensi del DM 4 settembre 1996. Qualora l’attività di

ricerca e sviluppo sia svolta da un commissionario, quest’ultimo, nonché qualsiasi

eventuale sub-commissionario, deve essere fiscalmente residente negli Stati di cui

al precedente periodo”.

b) il punto 11.2 è sostituito dal seguente:

11.2 La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente

o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre

entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il primo periodo

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d’imposta di applicazione del nuovo regime patent box la firma elettronica con

marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della

dichiarazione dei redditi.”

c) il punto 11.4 è sostituito dal seguente:

11.4 La totale assenza di documentazione o la non corrispondenza al vero, in tutto o in

parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano il

recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi

e irrogazione di sanzioni. L’assenza della firma elettronica con marca temporale

comporta la non applicazione dell’esimente sanzionatoria, con conseguente

irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in caso di recupero a tassazione in tutto o in

parte della maggiorazione dedotta”.

d) al punto 12.5, la data “28 dicembre 2021” è sostituita con “22 ottobre 2021”.

MOTIVAZIONI

L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28
dicembre 2021, n. 234 ha semplificato il precedente regime patent box, di cui dall’articolo 1,
commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo
front-end”.

Il comma 6 del citato articolo prevede la possibilità per i soggetti beneficiari del nuovo regime
agevolativo di indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione
mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal Provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022. In caso di rettifica della
maggiorazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica
qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente
consegni all’Amministrazione finanziaria detta documentazione.

Il punto 11.2 del Provvedimento del 15 febbraio 2022 stabilisce che la documentazione deve
essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma
elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione
dei redditi.

La predisposizione della documentazione idonea con apposizione della firma elettronica con
marca temporale rappresenta condizione necessaria per la disapplicazione della sanzione di

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cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e non per la
fruizione dell’agevolazione.

Il presente Provvedimento ha la finalità di modificare il Provvedimento del 15 febbraio al fine
di renderlo maggiormente aderente al dettato normativo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art.
67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);

– Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento:

– Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28
dicembre 2021, n. 234.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 24 febbraio 2023

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente

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