QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Provvedimento Agenzia Entrate del 19.02.2021 (49889/2021)

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021


64


Prot. n. 49889/2021

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1.Comunicazioni all’anagrafe tributaria

1.1A partire dalle informazioni relative all’anno 2020, i soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le comunicazioni previste dal medesimo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021, con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 allo stesso provvedimento del 9 febbraio 2018.

2.Termini delle trasmissioni

2.1Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è il medesimo previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e
25-bis, della legge 30


dicembre 1991, n. 413, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021.

3. Correzione alle specifiche tecniche

3.1Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

4. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

4.1Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 42 dell’11 febbraio 2021.

Motivazioni

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 3, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018

èstata disciplinata la trasmissione all’Anagrafe tributaria, ai fini della dichiarazione precompilata, dei dati riferiti alle erogazioni che abbiano il carattere di liberalità effettuate nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico,

2


storico e paesaggistico, nonché lo svolgimento o la promozione di attivitĂ  di ricerca scientifica.

Tale decreto ha previsto l’invio dei dati, in via sperimentale e facoltativa, per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019 e ha stabilito, al comma 6 dell’articolo 1, che al termine del periodo di sperimentazione, verificati i risultati ottenuti, con successivo decreto sono individuati i termini e le modalitĂ  di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.

Ciò premesso, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021 è stata disciplinata la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore a partire dall’anno d’imposta 2020.

Al riguardo l’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021 ha previsto che l’invio dei dati resti facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni e sia obbligatorio, a partire dall’anno d’imposta 2021, come indicato dal successivo comma 2 dello stesso articolo 1, nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro e a partire dall’anno d’imposta 2022 nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

L’obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante e non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.

Considerato che i soggetti interessati e i dati da trasmettere coincidono con quelli previsti dal citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018, con il presente provvedimento viene stabilito che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità previste dal

3


provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 e secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al medesimo provvedimento.

Tenuto conto della delicatezza delle informazioni sotto il profilo della protezione dei dati personali, con il rinvio al provvedimento del 9 febbraio 2018 vengono confermate tutte le disposizioni finalizzate a tutelare i diritti dei contribuenti che non intendono far conoscere al soggetto dichiarante le proprie spese. Si tratta, in particolare, della facoltà di esercitare l’opposizione all’inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata di cui al paragrafo 9 del provvedimento del 9 febbraio 2018, dell’acquisizione dei dati in uno specifico archivio, separato dagli altri archivi dell’Anagrafe tributaria, che li rende non accessibili dall’Agenzia delle Entrate fino allo scadere del termine per l’esercizio dell’opposizione, di cui al punto 5.1, della cancellazione tempestiva ed integrale dei dati relativi ai soggetti che hanno esercitato l´opposizione, di cui al punto 5.2, della conservazione entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi dei dati relativi ai soggetti che non hanno esercitato l´opposizione, allo scadere del quale saranno integralmente e automaticamente cancellati, di cui al punto 5.4, e della cancellazione tempestiva e integrale, entro la data in cui verrà messa a disposizione la dichiarazione precompilata dell´anno successivo, dei dati relativi ai soggetti che non hanno effettuato l´accesso alla dichiarazione precompilata, di cui al punto 5.5.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

4


Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto 31 luglio 1998;

Legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 14;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio

2018.

Roma, 19 febbraio 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

5

ALTRI APPROFONDIMENTI

ESG e Collegio sindacale: SCIGR, assetto organizzativo, flussi informativi e rapporti con il revisore della sostenibilità

Redazione AteneoWeb
Proseguendo nell'analisi del documento del CNDCEC, emerge con chiarezza come il ruolo del collegio sindacale richieda un'immersione profonda nelle dinamiche operative della società, a partire dalla valutazione dell'adeguatezza del Sistema...

Riforma della Previdenza complementare 2026: le novità in vigore dal 1° luglio 2026

Redazione AteneoWeb
Dal capitale liquidabile alle nuove regole fiscali: il riassetto della previdenza integrativa tra flessibilità, incentivi e adesione automatica....

Riforma RUNTS 2026: le novità del DM 2/2026 per gli Enti del terzo settore

Redazione AteneoWeb
Nuove regole per il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il DM 2/2026 interviene sulla disciplina del RUNTS con misure di semplificazione e digitalizzazione che puntano a rendere più snelle...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.