QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Provvedimento Agenzia Entrate del 17.12.2021 (2021/365798)

Determinazione della percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69



pdf-html


Prot. n. 2021/365798

Determinazione della percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo
1-ter del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1.Determinazione della percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo
1-ter del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

1.1.La percentuale di cui al punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021 è pari al 100 per cento.

1.2.L’importo del contributo che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, che abbia superato i controlli di cui al punto 4.1 del richiamato provvedimento dell’8 novembre 2021.

1.3.Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo per l’utilizzo del contributo in compensazione tramite modello F24, per coloro che hanno scelto tale modalità di fruizione.

Motivazioni

L’articolo
1-ter del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, alle condizioni ivi previste, riconosce un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari


di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018 e avviato l’attivitĂ  nel corso del 2019.

Il contributo a fondo perduto di cui trattasi è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021, in base a quanto previsto dal decreto attuativo del Ministro dell’economia e finanze del 10 settembre 2021, sono state definite, tra l’altro, le modalità per la presentazione dell’istanza per l’accesso al contributo e per garantire il rispetto del limite di spesa.

In particolare, il richiamato provvedimento dell’8 novembre 2021 prevede che:

a)l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto è presentata all’Agenzia delle entrate dal 9 novembre al 9 dicembre 2021;

b)successivamente al suddetto termine, l’Agenzia delle entrate definisce la percentuale di riparto dei fondi disponibili, rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei contributi richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Detta percentuale è resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

c)l’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, ovvero, in base a specifica scelta irrevocabile del beneficiario, il contributo è riconosciuto come credito d’imposta compensabile tramite modello F24.

Tanto premesso, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, con il presente provvedimento è stabilito che a ciascun beneficiario sarà riconosciuto l’intero ammontare del contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, che abbia superato i controlli di cui al punto 4.1 del richiamato provvedimento dell’8 novembre 2021 (istanza non annullata/sostituita/scartata).

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo per l’utilizzo del contributo in compensazione tramite modello F24, per coloro che hanno scelto tale modalità di fruizione.


Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo
1-ter del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 settembre 2021.

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 17 dicembre 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

ALTRI APPROFONDIMENTI

ESG e Collegio sindacale: SCIGR, assetto organizzativo, flussi informativi e rapporti con il revisore della sostenibilità

Redazione AteneoWeb
Proseguendo nell'analisi del documento del CNDCEC, emerge con chiarezza come il ruolo del collegio sindacale richieda un'immersione profonda nelle dinamiche operative della società, a partire dalla valutazione dell'adeguatezza del Sistema...

Riforma della Previdenza complementare 2026: le novità in vigore dal 1° luglio 2026

Redazione AteneoWeb
Dal capitale liquidabile alle nuove regole fiscali: il riassetto della previdenza integrativa tra flessibilità, incentivi e adesione automatica....

Riforma RUNTS 2026: le novità del DM 2/2026 per gli Enti del terzo settore

Redazione AteneoWeb
Nuove regole per il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il DM 2/2026 interviene sulla disciplina del RUNTS con misure di semplificazione e digitalizzazione che puntano a rendere più snelle...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.