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Provvedimento Agenzia Entrate del 17.05.2022 (168560/2022)

Concorsi per il reclutamento funzionari – tirocinio – assenze malattia Covid-19



Protocollo n. 168560


Concorsi per il reclutamento funzionari – tirocinio – assenze malattia Covid-19

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme richiamate nel seguito del presente atto,

Dispone:


  1. Nei tirocini svolti all’interno dei concorsi per il reclutamento dei funzionari le assenze per malattia a causa del contagio da Covid-19 fino ai 30 giorni non rientrano nel computo del numero massimo di assenze previste dal bando che comportano l’esclusione dal tirocinio.

  2. Le assenze di cui al punto 1 verranno recuperate al termine del periodo ordinario del relativo tirocinio.

  3. A coloro che si assentano per Covid-19 per un periodo superiore ai 30 giorni si applicano le disposizioni previste dal punto 10.3 del bando e partecipano al tirocinio della successiva procedura concorsuale che sarà bandita dall’Agenzia.

  4. La disciplina di cui ai punti precedenti si applica anche ai concorsi in essere alla data del presente provvedimento.


Motivazioni

Nei concorsi per il reclutamento di funzionari, i bandi prevedono un numero massimo di assenze durante il tirocinio oltre il quale automaticamente viene disposta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Nel periodo attuale di pandemia dovuto alla diffusione del Covid-19, la normativa vigente prevede l’isolamento anche per i soggetti risultati positivi al virus

SARS-Cov-2 benché asintomatici al fine di evitare una maggiore diffusione della predetta malattia.

Vista la particolarità e l’eccezionalità della pandemia e soprattutto la sua forza contagiosa nella popolazione, il presente provvedimento dispone l’irrilevanza delle assenze fino a 30 giorni durante il tirocinio a causa della diffusione del Covid-19 al fine del computo del limite numerico previsto dai relativi bandi di concorso oltre il quale viene disposta l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.

A coloro che si assentano per Covid-19 per un periodo superiore ai 30 giorni si applica quanto previsto dal punto 10.3 del bando e partecipano al tirocinio della successiva procedura concorsuale che sarà bandita dall’Agenzia.


Il presente atto viene pubblicato nel sito internet dell’Agenzia nella sezione “provvedimenti del Direttore dell’Agenzia soggetti a pubblicità legale” ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 244/2007.


Riferimenti normativi


  1. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

    Statuto dell’Agenzia delle Entrate.


  2. Organizzazione interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle Entrate:

    Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2).


  3. Reclutamento del personale:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 71, comma 3, lettera b);

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (art. 35); Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 15).


Roma, 17 maggio 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

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