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Provvedimento Agenzia Entrate del 17.01.2022 (14113/2022)

Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602



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Prot. n. 14113/2022

Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

1.Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento

1.1È approvato il modello di cartella di pagamento che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022 (allegato 1).

1.2Resta fermo, per le cartelle relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, il modello approvato con provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017.

Motivazioni

L’adozione del nuovo modello di cartella di pagamento si rende necessario allo scopo di adeguarne il contenuto informativo in conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.


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A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022) al citato art. 17 del d.l.gs. n. 112 del 1999, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato.

Per effetto della nuova disciplina viene abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge. Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo.

A carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attivitĂ  cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione (art. 17, comma 2, lett. a) e b)).

Ai sensi del citato art. 1, commi 16 e 17, della legge n. 234 del 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022), le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

In conseguenza della modifica normativa innanzi illustrata occorre, quindi, provvedere all’emanazione del nuovo modello di cartella di pagamento che non recherà più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore e che verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Resta fermo l’utilizzo del modello di cartella di pagamento approvato con provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017 per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2021 indipendentemente dalla data di


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notifica della cartella di pagamento che potrĂ  avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.

La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi dell’atto

a) Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57, comma 1 e art. 62, commi 1 e 2)

b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 68, comma 1)

statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:


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legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (art. 3, comma 4)

legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” (art. 7, comma 2, lettera a, b, c)

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” (art. 25, comma 2)

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 luglio 2017.

Roma, 17 gennaio 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

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