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Provvedimento Agenzia Entrate del 05.04.2017 (67384/2017)

Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, in assenza di rettifiche dei dati di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto


Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, in assenza di rettifiche dei dati di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modalità di trasmissione dei dati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, in assenza di rettifiche dei dati di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto

1.1 In assenza di rettifiche da comunicare all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, le imprese elettriche trasmettono una comunicazione all’Agenzia delle entrate con cui si confermano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nell’anno 2016, trasmessi ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto.

1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1, per il primo anno di applicazione, si considera tempestiva se effettuata entro il 30 aprile 2017 e può essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it. In alternativa, la dichiarazione di cui al punto 1.1, può essere spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145, Roma.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel modificare l’articolo 1, comma 2, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, ha introdotto una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica ed ha previsto il pagamento del canone TV in dieci rate mensili, mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.

La citata legge n. 208 del 2015, inoltre, ha demandato le disposizioni attuative della norma ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il

Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato in data 13 maggio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2016.

Il suddetto decreto dispone, all’articolo 5, comma 2, che le imprese elettriche trasmettono mensilmente, all’Agenzia delle entrate, i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente.

Il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che imprese elettriche, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono all’Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al citato articolo 5, comma 2, al fine di rendere definitivi i dati relativi all’anno precedente, da utilizzare ai fini delle attività di controllo di cui al medesimo articolo 5.

Infine, l’articolo 5, comma 4, del richiamato decreto prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, sono definiti termini e modalità di trasmissione dei dati sopra menzionati.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2016 sono stati, pertanto, individuati i termini e le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei predetti dati.

Con il presente provvedimento, esclusivamente per i dati relativi al 2016, primo anno di avvio del nuovo sistema di riscossione del canone tv ad uso privato, considerato che le attuali modalità tecniche approvate con il citato provvedimento del 4 luglio 2016 non consentono, in assenza di rettifiche, la possibilità di confermare i dati precedentemente trasmessi, è prevista una comunicazione all’Agenzia delle entrate, con cui le imprese elettriche confermano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso, già trasmessi ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del menzionato decreto n. 94 del 2016.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Normativa di riferimento

Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto 31 luglio 1998;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016 n. 94;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2016.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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