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Provvedimento Agenzia Entrate del 03.12.2024 (435525/2024)

Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117


Prot. n. 435525/2024

Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni
di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento,

dispone

1. Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle

fondazioni di origine bancaria (FOB)

La percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno

2024 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), in relazione ai versamenti effettuati al

fondo unico nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2024, è pari al 25,0778 per cento.

Motivazioni

Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato

(CSV), l’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del

Terzo settore), ha istituito il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali

delle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.

153, e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC).

2

Ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, l’ONC è una

fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali del 19 gennaio 2018.

Il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un

credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN ai sensi dei commi 4 e 5 del

medesimo articolo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a

un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.

Le disposizioni attuative del credito d’imposta in oggetto sono state approvate con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 maggio 2018, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze.

In particolare, l’articolo 2 del D.M. del 4 maggio 2018 prevede che, ai fini della

determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31

ottobre di ciascun anno.

In proposito, l’articolo 3 del medesimo D.M. del 4 maggio 2018 stabilisce che la

Fondazione ONC trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni che hanno

effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi.

L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, primo periodo, del D.M. del 4

maggio 2018, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo

complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, con provvedimento del

Direttore rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito

d’imposta spettante a ciascuna fondazione.

Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati

dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2024 è pari a 39.875.748,38 euro, a fronte di risorse

disponibili per 10.000.000,00 di euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra

10.000.000,00 e 39.875.748,38; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e

troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 25,0778 per cento.

3

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo,

a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;

art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato nella G.U. 2 agosto 2017, n. 179, (S.O.) e

in particolare l’articolo 62, comma 6, che attribuisce un credito di imposta alle Fondazioni di

origine bancaria (FOB), di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 gennaio 2018, pubblicato nella

G.U. 7 maggio 2018, n. 104, recante “Costituzione dell’organismo nazionale di controllo di

cui all’articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore”.

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, del 4 maggio 2018, n. 56, pubblicato nella G.U. 16 luglio 2018,

n. 163, recante “Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito di imposta, in

favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato nella G.U. 28 luglio 1997, n. 174, recante

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei

redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione

delle dichiarazioni” e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei

versamenti unitari con compensazione.

4

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene

luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge

24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 3 dicembre 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

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