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Circolare INPS n. 99 del 21.07.2010

Regolamentazione comunitaria: formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato) – disposizioni in materia di distacco durante il periodo di transizione tra il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamen


Regolamentazione comunitaria: formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato) – disposizioni in materia di distacco durante il periodo di transizione tra il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento (CE) n. 883/2004 – informativa per le aziende e i lavoratori interessati
Circolare INPS n. 99 del 21.07.2010

SOMMARIO: Trasmissione del nuovo formulario comunitario A1, con un’informativa da consegnare alle aziende ed ai lavoratori interessati all’atto della richiesta di rilascio del medesimo. Disposizioni in materia di distacco durante il periodo di transizione tra il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento (CE) n. 883/2004

1 – FORMULARIO COMUNITARIO A1
Si fa seguito alla circolare n. 82 del 1° luglio 2010, avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni di carattere generale” e alla circolare n. 83 del 1° luglio 2010, avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi”, per comunicare quanto segue.
Come noto, dal 1° maggio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea, contenute nel Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (articoli da 11 a 16) e nel Titolo II del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 (articoli da 14 a 21).
Tali disposizioni hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi. Inoltre, il formulario E 101 è stato sostituito dal formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato) che può avere la durata di ventiquattro mesi, mentre il formulario E 102 è stato abolito, sia pure nei limiti di cui al successivo punto 2 della presente circolare.
Il formulario A1, denominato anche “documento portatile A1” essendo una certificazione da rilasciare agli interessati, è stato pubblicato dai competenti organismi comunitari e viene trasmesso in allegato (allegato 1). Pertanto, è stata implementata anche la procedura denominata “Archivio Distacchi e Lavoro Contemporaneo nell’Unione Europea” per consentirne l’emissione automatizzata. Nella sezione “utility” presente all’interno della procedura, è disponibile per il download sia il “manuale utente” aggiornato che lo stesso modello A1.

2 – PERIODO DI TRANSIZIONE TRA IL REGOLAMENTO CEE N. 1408/71 ED IL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004
Come ribadito dalla Decisione della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale n. A3 del 17 dicembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 149 dell’8 giugno 2010 (allegato 2), nelle ipotesi in cui la durata del distacco, prevista in ventiquattro mesi, debba essere prorogata per particolari esigenze, si potrà richiedere l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento n. 883/2004, di contenuto analogo a quello dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71.
A tal proposito (vedi in particolare i messaggi nn. 4547 dell’8 febbraio 2005 e 15147 dell’8 giugno 2010), nulla è variato per quanto concerne la competenza delle Direzioni regionali dell’Istituto, attribuita in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato.
I nuovi regolamenti, tuttavia, non contengono alcuna disposizione transitoria esplicita relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco maturati a norma dei regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 e, pertanto, si è reso necessario garantire la continuità giuridica tra i due regolamenti e assicurare l’applicazione uniforme delle regole relative al distacco durante il periodo di transizione.
A tal fine, la Commissione Amministrativa con la citata Decisione ha stabilito che “tutti i periodi di distacco maturati a norma del regolamento CEE n. 1408/71 saranno considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto maturato in base all’applicazione di entrambi i regolamenti non possa superare 24 mesi”.
Ne consegue che, qualora il periodo di distacco abbia inizio prima della data di applicazione del regolamento n. 883/2004 e prosegua dopo tale data, si considerano nel periodo massimo di distacco di ventiquattro mesi sia i periodi precedenti che quelli successivi al 1° maggio 2010.
Per maggiore chiarezza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito (allegato 3) una serie di esempi relativi alle situazioni più ricorrenti che possono verificarsi al 1° maggio 2010, data di entrata in vigore del regolamento n. 883/2004:
a) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010 ? estensione del distacco possibile fino al 30.4.2011, conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004; deve essere rilasciato il formulario A1;
b) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 ? estensione del distacco possibile fino al 28.2.2012, conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004; deve essere rilasciato il formulario A1;
c) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2008 al 30.4.2009 + formulario E 102, emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010 ? nessuna estensione del distacco possibile conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004 (durata massima di distacco di ventiquattro mesi raggiunta);
d) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2009 al 28.2.2010 + formulario E 102, emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 ? nessuna estensione del distacco possibile conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004 (durata massima di distacco di ventiquattro mesi raggiunta).
Si ricorda che i nuovi regolamenti non si applicano in particolare:
– ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
– alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale è stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Comunità europea, gli Stati comunitari e la Confederazione svizzera.
Nei rapporti con tali Stati continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102.
I regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi alle condizioni previste dal regolamento n. 859 del 14 maggio 2003 e, quindi, anche per i cittadini degli Stati terzi devono continuare ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102.

3 – INFORMATIVA
Nell’allegare, infine, una versione aggiornata dell’informativa (allegato 4, cfr. circolare n. 173 del 28 novembre 2002) da consegnare alle aziende e ai lavoratori interessati all’atto della richiesta del formulario A1, si raccomanda alle Sedi di dare anche alla presente circolare, così come alle citate circolari nn. 82 e 83 del 1° luglio 2010, la più ampia diffusione, portandone a conoscenza in particolare le Camere di Commercio, le associazioni imprenditoriali locali, i consulenti del lavoro e gli ordini professionali.

Allegati dal sito INPS:

Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3
Allegato N. 4

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