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Circolare INPS n. 99 del 07.08.2009

Regolamentazione comunitaria: aggiornamento della circolare n. 90 del 10 luglio 2009 in materia di determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell’Unione europea; formulari E 101


Regolamentazione comunitaria: aggiornamento della circolare n. 90 del 10 luglio 2009 in materia di determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell’Unione europea; formulari E 101 ed E 102 – estensione alla Bulgaria e Romania dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera
Circolare INPS n. 99 del 07.08.2009

SOMMARIO: E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2009 la decisione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2008, a seguito della quale l’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera è in vigore, dal 1° giugno 2009, tra i 27 Stati membri, compresi Bulgaria e Romania, e la Confederazione svizzera: pertanto, si rende necessario aggiornare l’ultimo capoverso della premessa della circolare n. 90 del 10 luglio 2009

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, facendo seguito alla nota del 21 maggio 2009 con la quale aveva espresso parere favorevole alla circolare n. 90 del 10 luglio 2009 avente per oggetto: “Regolamentazione comunitaria. Determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell’Unione europea; formulari E 101 ed E 102”, ha comunicato con successiva nota del 28 luglio 2009 che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2009 la decisione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2008, a seguito della quale l’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera è in vigore, dal 1° giugno 2009, tra i 27 Stati membri, compresi Bulgaria e Romania, e la Confederazione svizzera.
Pertanto, l’ultimo capoverso della premessa della circolare n. 90 del 10 luglio 2009 che recita:
“ Le disposizioni in oggetto si applicano, altresì – in base all’Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Svizzera del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002 – ai soggetti che svolgono la loro attività in due o più tra i 25 Stati membri dell’Unione europea al 31 dicembre 2006 (con esclusione della Romania e della Bulgaria) e la Svizzera (vedi circolari n. 47 del 12 febbraio 1994, n. 166 del 13 giugno 1995, n. 118 del 25 giugno 2002 e n. 35 del 7 febbraio 2007)” deve essere così sostituito:
“ Le disposizioni in oggetto si applicano, altresì – in base all’Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Svizzera del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002, ed alla decisione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2009, a seguito della quale l’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera è in vigore, dal 1° giugno 2009 tra i 27 Stati membri, compresi Bulgaria e Romania, e la Confederazione svizzera – ai soggetti che svolgono la loro attività in due o più tra i 27 Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera (vedi messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009)”.

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