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Circolare INPS n. 90 del 07.06.2004

Pensionati ex INPDAI ultrasessantacinquenni iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti. Riduzione contributiva di cui all’articolo 59, comma 15, L. 449/1997


Pensionati ex INPDAI ultrasessantacinquenni iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti. Riduzione contributiva di cui all’articolo 59, comma 15, L. 449/1997
Circolare INPS n. 90 del 07.06.2004

SOMMARIO: Estensione del beneficio della riduzione contributiva pari al 50 per cento, ex art. 59, co.15, L. 449/1997, ai pensionati ex INPDAI, lavoratori autonomi, che abbiano compiuto sessantacinque anni

Premessa
Con la circolare n. 63 del 17/3/1998 sono state fornite le istruzioni in ordine all’applicazione, nelle gestioni artigiani e commercianti, dell’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto della citata norma, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà.
Ai sensi della medesima disposizione il supplemento di pensione erogato ai lavoratori per i quali la pensione è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo è corrispondentemente ridotto della metà (v. circ. n. 175 del 29/7/1998 e circ. n. 98 del 9/6/2003).
La riduzione riguarda esclusivamente i contributi relativi all’I.V.S. dovuti, sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale, dai soli pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari d’impresa o collaboratori familiari.

Estensione ai pensionati ex INPDAI artigiani e commercianti
Come noto l’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto dal 1° gennaio 2003 la confluenza nell’INPS dell’Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), stabilendo, con effetto dalla stessa data, che i titolari di trattamenti pensionistici presso tale Istituto siano iscritti, con evidenza contabile separata, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
A seguito della predetta norma è pertanto automaticamente esteso, a far data dal 1° gennaio 2003, anche ai pensionati ex INPDAI, ora pensionati INPS, il beneficio previsto per i titolari di pensione che abbiano compiuto sessantacinque anni, consistente nella riduzione del 50 percento dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
A partire dal 1° gennaio 2003 la riduzione può essere richiesta con decorrenza dal mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno.
Si rammenta che sono legittimati alla richiesta del beneficio in parola anche i titolari di assegno d’invalidità, mentre devono ritenersi esclusi dall’ammissione al beneficio i titolari di pensione di reversibilità (v. circolare n. 33 del 15 febbraio 1999).
La richiesta di agevolazione ha effetto a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di presentazione della domanda ed esplica la sua efficacia a tempo indeterminato e sino alla sua eventuale revoca, non deve pertanto essere ripresentata negli anni successivi.
Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi contributivi precedenti la data di presentazione della domanda solo a seguito di formale richiesta da parte degli interessati ed a condizione che non si sia già provveduto alla liquidazione di supplementi di pensione, fermi restando il limite del 1° gennaio 2003 e la sussistenza, per i periodi interessati, dei requisiti dell’età e del pensionamento.
Riguardo alle modalità di richiesta della predetta agevolazione si rimanda alle circolari citate in premessa.

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