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Circolare INPS n. 90 del 06.07.2010

Convenzione per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta previste dall’art. 23 del D.P.R. 1973, n. 600 per gli anni 2010/2011


Convenzione per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta previste dall’art. 23 del D.P.R. 1973, n. 600 per gli anni 2010/2011
Circolare INPS n. 90 del 06.07.2010

SOMMARIO: I professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta possono stipulare convenzioni singole presso le Direzioni provinciali o subprovinciali INPS

A seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma 221, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 all’art. 23 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 in materia di detrazione di imposta sui redditi, le stesse detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara annualmente di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
Pertanto, come per gli anni 2008 e 2009, permane l’obbligo per i sostituti d’imposta di acquisire annualmente, o al momento della variazione di una situazione preesistente, i dati dei sostituiti (pensionati) relativi al diritto alle detrazioni d’imposta, di cui agli articoli 12 e 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche.
In tal senso, con determinazione del Commissario Straordinario n. 113 del 10 maggio 2010, è stata approvata la convenzione con i Centri di assistenza fiscale (CAF) ed i liberi professionisti per la raccolta e la trasmissione all’INPS delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta, previste dall’art. 23 del D.P.R. 1973, n. 600.
In particolare, il Commissario Straordinario ha determinato di stipulare convenzioni con validità biennale, con riferimento agli anni 2010 e 2011, con i CAF ed i soggetti abilitati alla trasmissione, di cui al d.lgs 9 luglio 1997, n. 241.
Per le convenzioni da stipulare a livello periferico con i professionisti abilitati alla raccolta e alla trasmissione delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta, la sottoscrizione presso le Direzioni Provinciali e Subprovinciali sarà effettuata a cura dei Direttori di Sede.
Le convenzioni per la raccolta e l’invio telematico delle dichiarazioni suddette vengono sottoscritte, a livello centrale, dai CAF e da alcune associazioni professionali a livello nazionale che si impegnano a trasmettere preventivamente l’elenco dei propri iscritti alla D.C.S.I.T. per l’abilitazione.
Le associazioni professionali di cui sopra sono:
Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
Istituto Nazionale Revisori Contabili;
Associazione Nazionale Commercialisti;
per i Consulenti Tributari:
– ANCIT;
– ANCOT;
– INT;
– LAPET.
Per l’inserimento del proprio nominativo nelle liste degli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni per detrazioni d’imposta, i professionisti che sono in possesso dei requisiti richiesti, che fanno riferimento alle suddette associazioni, devono pertanto prendere contatto con le stesse; in alternativa, essi possono stipulare convenzioni singole presso le Direzioni provinciali o subprovinciali INPS, territorialmente competenti.
Il professionista che voglia stipulare la convenzione con l’Istituto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione alla certificazione del reddito;
b) iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del “fisco telematico” del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) possesso di un certificato digitale valido emesso dal Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze ovvero, ai soli fini della trasmissione a firma digitale, da una delle seguenti Autorità di Certificazione: “InfoCamere”, “Actalis”, “Postecom”, “CNIPA”.
La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere verificata dai Direttori provinciali e subprovinciali all’atto della stipula della convenzione.
Il Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze ha messo a disposizione di tutti coloro che sono abilitati a certificare il reddito un proprio sistema di autenticazione tramite certificato e firma digitale, adattandolo anche allo standard di formato PKCS12, su richiesta dell’Istituto.
Le operazioni di autenticazione e firma sono effettuate con il già citato certificato digitale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si rammenta che i Direttori delle Sedi provinciali e subprovinciali e i loro eventuali delegati, per accedere al sistema, come per la campagna Red, devono essere censiti sotto Identity Management e seguire il percorso Intranet Servizi-Gestione e assistenza servizi Internet-Portale delle convenzioni-Amministrazione convenzione con utenti esterni.
Si rappresenta la necessità, all’atto della stipula della convenzione, di chiarire al professionista stipulante che il certificato digitale, che egli dichiara di possedere e che intende utilizzare per effettuare l’accesso al sistema, è l’unico che garantirà l’autenticazione per l’accesso al sistema stesso.
Chi stipula la convenzione in nome e per conto dell’Istituto deve verificare, a mezzo delle procedure messe a disposizione, la validità dei certificati.
In fase di stipula della convenzione, deve essere dichiarato esclusivamente il certificato digitale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (certificato “Entratel”).
Nel caso di più professionisti associati ad uno stesso studio la convenzione deve essere stipulata dal rappresentante dello studio dichiarando il proprio certificato “Entratel”, mentre gli associati possono chiedere, dichiarando i propri certificati “Entratel”, l’aggiunta di autorizzazioni alla convenzione stipulata dal rappresentante dello studio.
La procedura prevede la stampa personalizzata della convenzione, una volta confermati o acquisiti e verificati i dati necessari alla stipula.
Copia della convenzione sottoscritta verrà consegnata al professionista interessato il quale dovrà essere informato che le modalità di accesso e firma sono reperibili sul sito internet dell’Istituto: http://www.inps.it/, sezione “Servizi Online”, sezione “Per tipologia di utente”, sezione “Servizi in Convenzione”, “Accesso ai Servizi in Convenzione”. La figura che segue riporta la pagina Web dell’applicazione.

Pagina Web delle convenzioni (immagine omessa)

Selezionando “Istruzioni per la configurazione del sistema”, si accede ad una pagina sulla quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per lo scarico e l’installazione dei programmi client occorrenti per la trasmissione; selezionando, invece, “Risoluzione problemi” si accede ad una pagina dove sono riportate le risposte ad alcuni quesiti.
Si rammenta l’obbligo, a carico del professionista firmatario della convenzione presso la struttura territoriale INPS, dell’apposizione di una marca da bollo di €14,62 ogni quattro facciate dell’originale della convenzione stessa, che viene custodito a cura di detta struttura.
Si invitano, infine, i Direttori a fornire, ove richiesta, una copia della presente circolare.

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