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Circolare INPS n. 9 del 27.01.2006

Documento Unico di Regolarità Contributiva – Precisazioni e chiarimenti


Documento Unico di Regolarità Contributiva – Precisazioni e chiarimenti
Circolare INPS n. 9 del 27.01.2006

SOMMARIO: 1) imprese senza dipendenti e lavoratori autonomi – 2) benefici e sovvenzioni comunitarie per investimenti – 3) leggi regionali

1) IMPRESE SENZA DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI
In risposta al quesito con il quale l’Inps chiedeva se fosse ammissibile il rilascio del DURC ai lavoratori autonomi partecipanti ad appalti di lavori pubblici, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpretando le norme in vigore [1] ha precisato, con nota del 5 dicembre 2005 prot. 2988 che i lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti non sono destinatari del DURC.
A giudizio del Ministero, infatti, il decreto legislativo N. 494/1996, art. 3, comma 8, distingue molto chiaramente la condizione di “lavoratore autonomo” da quella delle “imprese esecutrici”, prevedendo per i primi unicamente l’obbligo di dimostrare l’idoneità tecnico-professionale e ponendo invece in capo alle seconde ulteriori obblighi, tra i quali quello di dimostrare la regolarità contributiva.
Con successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144, in risposta ad un interpello inoltrato da CNA di Pistoia in tema di lavori edili privati, lo stesso Ministero ha fornito ulteriori precisazioni con riguardo ai lavoratori autonomi e alle società senza dipendenti, alle imprese non edili operanti nei cantieri nonché al periodo di validità del Durc.
In particolare:
– per il primo punto, nel ribadire le motivazioni già esposte in precedenza, ha specificato “che nel novero dei destinatari dell’obbligo di richiesta del Durc non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti”;
– in ordine al secondo punto ha precisato che tutte le imprese operanti nei cantieri hanno l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva e che nell’ipotesi di imprese edili, il DURC deve essere rilasciato dalle Casse Edili;
– relativamente al terzo aspetto ha confermato il periodo di validità di un mese del documento unico dalla data del rilascio, limitatamente ai lavori privati in edilizia.
Pertanto, prendendo atto degli indirizzi ministeriali, sui quali peraltro potrebbero intervenire ulteriori chiarimenti, in futuro non sarà più necessario presentare il DURC in occasione della denuncia di nuova attività o per ottenere la concessione edilizia nei casi in cui i lavori debbano essere svolti da una ditta artigiana senza dipendenti.
Qualora invece la richiesta del DURC riguardi l’artigiano con dipendenti, sia che eserciti individualmente, sia che svolga l’attività in forma societaria, il controllo sulla regolarità contributiva nella gestione DM deve essere esteso anche alla contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani.
Infine l’artigiano con familiari iscritti come coadiuvanti non è assimilabile all’impresa ai fini del rilascio del DURC, ma qualora si avvalga anche di dipendenti, la regolarità deve riguardare anche la contribuzione che lo stesso è tenuto a versare per i propri coadiuvanti iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi.
Si ritiene comunque opportuno precisare che indipendentemente dalla ricorrenza dell’obbligo di dimostrare la regolarità, l’Istituto, in qualità di “Amministrazione certificante” secondo la definizione dell’art. 1 comma 1 lett. P) del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto a rilasciare la certificazione tutte le volte che ne sia richiesto.
In tali casi, inoltre, il richiedente può senz’altro usufruire della specifica procedura e modulistica disponibile nel portale www.sportellounicoprevidenziale.it, la cui finalità prioritaria è la semplificazione degli adempimenti, effettuando, pertanto, un’unica richiesta che verrà inoltrata a Inps e Inail secondo le modalità descritte nelle Circolari Inail n. 52/2005 e Inps n. 122/2005.
Si ritiene da ultimo opportuno sottolineare che quando l’Istituto agisce in qualità di stazione appaltante, deve comunque acquisire la regolarità contributiva per verificare la sussistenza dei requisiti di ordine generale relativi all’affidabilità morale ed economica dei contraenti ed a tal fine è utilizzabile la procedura Durc.

2) BENEFICI E SOVVENZIONI COMUNITARIE PER INVESTIMENTI
La Legge Finanziaria 2006, al comma 553, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in materia di sovvenzioni comunitarie e DURC già contenute nel collegato alla Finanziaria (art. 10 comma 7 Decreto Legge n. 203/2005 convertito nella Legge n. 248/2005).
Più precisamente la nuova norma prevede che le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il Durc per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie esclusivamente per la realizzazione di investimenti.

3) LEGGI REGIONALI
La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che, senza essere in contrasto con la prima, individuano ulteriori momenti ovvero particolari esigenze di acquisizione del documento (es. richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori).
Anche in questi casi potrà essere utilizzata, ove tecnicamente compatibile, la procedura realizzata a livello nazionale.
________________________
[1] D. Lgs. n. 494/1996, articolo 3, comma 8, come modificato dall’art. 86 del D. Lgs. n . 276/2003

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