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Circolare INPS n.87 del 01.08.2024

Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali di cui all’articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115


INDICE

  1. 1. Premessa
  2. 2. Esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi per la pensione anticipata

1. Premessa

Con le circolari n. 71 dell’11 aprile 2017 e n. 50 del 21 aprile 2022 sono state fornite indicazioni operative e attuative della disciplina in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali prevista dall’articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le medesime organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali:

– fondo pensioni lavoratori dipendenti;

– gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

– gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

– gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;

– regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Ai sensi del successivo comma 2 del citato articolo 18, detto cumulo può essere richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, entrato in vigore il 14 giugno 2023, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, ha modificato il citato comma 2 dell’articolo 18 della legge n. 115/2015, includendo nel novero delle prestazioni conseguibili tramite cumulo la pensione anticipata.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in esame.

2. Esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi per la pensione anticipata

Per effetto della modifica introdotta dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 69/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 103/2023, il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, oltre che di quello alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Pertanto, nei confronti di coloro che siano o siano stati iscritti a una o più delle gestioni previdenziali previste dall’articolo 18, comma 1, della legge n. 115/2015, richiamate in premessa, è riconosciuto altresì il diritto alla pensione anticipata a carico, anche pro quota, delle predette gestioni, con il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le stesse gestioni e quelli presso l’organizzazione internazionale.

Ne discende che la facoltà di cumulo in esame può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata in base alle disposizioni vigenti, anche in materia di cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi, nella gestione che liquida, anche pro quota, la pensione.

La maturazione del diritto alla pensione anticipata sulla base della legislazione nazionale e con la valorizzazione della sola contribuzione presso le gestioni previdenziali italiane preclude l’esercizio della facoltà di cumulo in parola (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 71/2017).

Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 prevede che: “I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Conseguentemente,la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2023, tenuto conto che il citato decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.

Resta ferma l’applicabilità della disciplina in materia di differimento della decorrenza della pensione anticipata, laddove prevista dalla relativa normativa di riferimento.

Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, si rinvia alle istruzioni fornite con le citate circolari n. 71/2017 e n. 50/2022.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge in esame prevede il monitoraggio delle domande di pensione, la cui modalità attuativa è disciplinata nell’articolo 18, comma 9, della legge n. 115/2015.

Il Direttore generale vicario

Antonio Pone

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