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Circolare INPS n. 86 del 20.07.2018

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2018


Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2018

 

 

Sommario:

Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Indice

1. Premessa

2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2018, per i compartecipanti familiari e piccoli coloni

1. Premessa

Con la circolare n. 83 del 28 giugno 2018 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2018, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto direttoriale 10 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (ad eccezione delle ipotesi in cui, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata.

2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2018, per i compartecipanti familiari e piccoli coloni

Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 (cfr. la circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001).

Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2018 (cfr. la circolare n. 83 del 6 aprile 1982), liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2017 (cfr. la circolare n. 168 del 14 novembre 2017), dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, paragrafo 3).

Il reddito applicabile, per l’anno 2018, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 57,60 (cfr. la circolare n. 81 del 14 giugno 2018).

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